Art. 24. 
 
                          Ruolo dell'ACNUR 
  1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5,  comma  2,
8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti  dell'ACNUR  sono  in  ogni
caso ammessi nelle  strutture  di  cui  all'articolo  20  secondo  le
modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 38. 
  2. L'ACNUR svolge in  relazione  ai  propri  compiti  istituzionali
attivita' di consulenza e di supporto a favore del  Dipartimento  per
le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno  e
delle  Commissioni  territoriali  e  nazionale,  su   richiesta   del
Ministero dell'interno.