Art. 7 Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda 1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. 2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere: a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.
Note all'art. 7: - L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, cosi' recita: "Art. 11 (Lavoro e formazione professionale). - 1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi: a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo; b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'; c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore. 4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa. 5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo."