ART. 8.
             (Applicazione del regolamento (CE) n. 102&
               2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006,
                recante norme di commercializzazione
                       applicabili alle uova)

  1.   In  applicazione  dell'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.
1028/2006  del  Consiglio,  del  19  giugno  2006,  recante  norme di
commercializzazione  applicabili  alle uova, le regioni e le province
autonome  competenti  per territorio autorizzano, previo accertamento
delle  condizioni  previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri
di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri
il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni
adottate   dal   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 non si applicano, ai sensi
dell'articolo  4  del  regolamento  (CE)  n. 1028/2006, ai produttori
aventi  fino  a  50  galline  ovaiole,  a  condizione  che  il nome e
l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un
cartello a caratteri chiari e leggibili.
  3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  dispiega  efficacia  a
decorrere  dall'inclusione  del  centro  di imballaggio, con relativo
codice  di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito
Internet   del   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  adotta  le  opportune  norme  tecniche che consentono alle
regioni  e  alle  province  autonome  che  ne  facciano  richiesta di
aggiornare  direttamente,  per  i  centri  di  imballaggio di propria
competenza,  l'elenco  di  cui  al periodo precedente, provvedendo di
propria  iniziativa  all'inclusione  dei centri nel predetto elenco e
alla cancellazione di cui al comma 4.
  4.  Le  regioni  e  le province autonome verificano che i centri di
imballaggio  autorizzati  rispettino  le  prescrizioni previste dalle
norme  comunitarie  vigenti  e  dispongono,  se  del  caso, il ritiro
dell'autorizzazione,  la  cui  efficacia  decorre dalla cancellazione
dall'elenco di cui al comma 3.
  5.  I  controlli  di  cui  all'articolo  7  del regolamento (CE) n.
1028/2006  sono  svolti  dall'Ispettorato  centrale  per il controllo
della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali.
  6.  Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n.
419,  restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge
3  maggio  1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137,
restano   in   vigore   limitatamente   agli   adempimenti  derivanti
dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del
26 giugno 1990.
  7.  Le  spese  relative  alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono
poste  a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del
servizio  e  modalita'  di  versamento  da stabilire con disposizioni
delle  regioni e delle province autonome competenti per territorio. I
soggetti  pubblici  interessati  all'attuazione delle disposizioni di
cui   ai   commi  precedenti  provvedono  ai  rispettivi  adempimenti
nell'ambito  delle  attuali  dotazioni  strumentali, finanziarie e di
risorse umane disponibili a legislazione vigente.