Art. 3.
             (Modifiche al titolo VII del libro secondo
                         del codice penale)

   1. All'articolo 491-bis   del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al  primo  periodo, dopo la parola: "privato" sono inserite le
seguenti: "avente efficacia probatoria";
    b) il secondo periodo e' soppresso.
   2. Dopo l'articolo 495 del codice penale e' inserito il seguente:
   "Art.   495-bis.   -   (Falsa   dichiarazione  o  attestazione  al
certificatore  di  firma  elettronica  sull'identita'  o  su qualita'
personali  proprie  o  di  altri).  -  Chiunque  dichiara  o  attesta
falsamente  al  soggetto  che  presta servizi di certificazione delle
firme  elettroniche  l'identita'  o  lo  stato o altre qualita' della
propria  o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino ad un
anno".