Art. 3. (Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale) 1. All'articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola: "privato" sono inserite le seguenti: "avente efficacia probatoria"; b) il secondo periodo e' soppresso. 2. Dopo l'articolo 495 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino ad un anno".