Art. 5.
   (Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale)

   1. L'articolo 635-bis   del   codice   penale  e'  sostituito  dal
seguente:
   "Art. 635-bis. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici).  -  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque   distrugge,   deteriora,   cancella,   altera   o  sopprime
informazioni,  dati  o  programmi  informatici  altrui  e'  punito, a
querela  della  persona  offesa,  con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
   Se  ricorre  la  circostanza di cui al numero 1) del secondo comma
dell'articolo 635  ovvero  se  il  fatto  e' commesso con abuso della
qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno
a quattro anni e si procede d'ufficio".
   2. Dopo  l'articolo 635-bis  del  codice  penale  sono  inseriti i
seguenti:
   "Art. 635-ter. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici  utilizzati  dallo  Stato  o  da  altro  ente  pubblico o
comunque  di pubblica utilita). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave  reato,  chiunque  commette  un  fatto  diretto  a distruggere,
deteriorare,  cancellare,  alterare o sopprimere informazioni, dati o
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico
o  ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita', e' punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
   Se   dal  fatto  deriva  la  distruzione,  il  deterioramento,  la
cancellazione,  l'alterazione  o  la soppressione delle informazioni,
dei  dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da
tre a otto anni.
   Se  ricorre  la  circostanza di cui al numero 1) del secondo comma
dell'articolo 635  ovvero  se  il  fatto  e' commesso con abuso della
qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.
   Art.  635-quater.  -  (Danneggiamento  di  sistemi  informatici  o
telematici).  -  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato,
chiunque,  mediante  le  condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero
attraverso  l'introduzione  o la trasmissione di dati, informazioni o
programmi,   distrugge,  danneggia,  rende,  in  tutto  o  in  parte,
inservibili  sistemi  informatici  o  telematici altrui o ne ostacola
gravemente  il  funzionamento  e'  punito  con la reclusione da uno a
cinque anni.
   Se  ricorre  la  circostanza di cui al numero 1) del secondo comma
dell'articolo 635  ovvero  se  il  fatto  e' commesso con abuso della
qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.
   Art.  635-quinquies.  -  (Danneggiamento  di sistemi informatici o
telematici   di   pubblica   utilita).   -   Se   il   fatto  di  cui
all'articolo 635-quater   e'   diretto  a  distruggere,  danneggiare,
rendere,  in  tutto  o  in  parte,  inservibili sistemi informatici o
telematici  di  pubblica  utilita'  o  ad  ostacolarne  gravemente il
funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
   Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema
informatico  o  telematico  di  pubblica utilita' ovvero se questo e'
reso,  in  tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione
da tre a otto anni.
   Se  ricorre  la  circostanza di cui al numero 1) del secondo comma
dell'articolo 635  ovvero  se  il  fatto  e' commesso con abuso della
qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata".
   3. Dopo  l'articolo 640-quater  del  codice  penale e' inserito il
seguente:
   "Art.  640-quinquies. - (Frode informatica del soggetto che presta
servizi  di  certificazione  di firma elettronica). - Il soggetto che
presta  servizi  di certificazione di firma elettronica, il quale, al
fine  di  procurare  a  se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di
arrecare  ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per
il   rilascio  di  un  certificato  qualificato,  e'  punito  con  la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".