Art. 5. (Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale) 1. L'articolo 635-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 635-bis. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio". 2. Dopo l'articolo 635-bis del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 635-ter. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata. Art. 635-quater. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata. Art. 635-quinquies. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilita). - Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata". 3. Dopo l'articolo 640-quater del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 640-quinquies. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica). - Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".