Art. 7.
                 (Introduzione dell'articolo 24-bis
           del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

   1. Dopo  l'articolo 24  del  decreto  legislativo  8  giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
   "Art.  24-bis.  -  (Delitti  informatici e trattamento illecito di
dati).  -  1. In  relazione  alla commissione dei delitti di cui agli
articoli   615-ter,   617-quater,  617-quinquies,  635-bis,  635-ter,
635-quater  e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
   2. In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
615-quater  e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
   3. In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
491-bis  e  640-quinquies  del  codice  penale, salvo quanto previsto
dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
   4. Nei  casi  di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1
si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2,  lettere  a),  b) ed  e). Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati  nel  comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9,  comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per
uno  dei  delitti  indicati  nel  comma  3  si  applicano le sanzioni
interdittive  previste  dall'articolo 9,  comma  2, lettere c), d) ed
e)".