Art. 3. 
  Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' 
  1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle  qualifiche
iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti
direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti
direttori         tecnico-informatici,         dei         funzionari
amministrativo-contabili     direttori     e      dei      funzionari
tecnico-informatici direttori e' soggetta alla verifica del  possesso
dei requisiti di idoneita' fisica e psichica: 
    a) sana costituzione fisica; 
    b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in
atto  o  silenti,  e  da  imperfezioni   e   infermita'   fisiche   e
neuropsichiche a rilevanza medico-legale  per  l'idoneita'  specifica
alle attivita' previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche
con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumita'
proprie del candidato e di coloro che prestano  attivita'  lavorativa
congiuntamente ad esso.