Art. 3. Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' 1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori e' soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica: a) sana costituzione fisica; b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermita' fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per l'idoneita' specifica alle attivita' previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumita' proprie del candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa congiuntamente ad esso.