Art. 10.
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
                              di lavoro

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
tramite  le  AA.SS.LL.  del SSN, il Ministero dell'interno tramite le
strutture  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, l'Istituto
superiore  per  la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello
sviluppo  economico  per  il settore estrattivo, l'Istituto nazionale
per   l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
l'Istituto  di  previdenza  per  il  settore  marittimo (IPSEMA), gli
organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante
convenzioni,   attivita'  di  informazione,  assistenza,  consulenza,
formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro,  in  particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle
imprese  agricole  e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.