Art. 10.
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello
sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli
organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante
convenzioni, attivita' di informazione, assistenza, consulenza,
formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle
imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.