Art. 12.
Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli
ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta
elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e
delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello
investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione
e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma
1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio
delle attivita' di vigilanza.