Art. 12.
                             Interpello

  1.  Gli  organismi  associativi  a  rilevanza  nazionale degli enti
territoriali  e  gli  enti  pubblici  nazionali,  nonche', di propria
iniziativa  o  su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i consigli nazionali degli
ordini  o  collegi  professionali, possono inoltrare alla Commissione
per  gli  interpelli  di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta
elettronica,  quesiti  di  ordine  generale  sull'applicazione  della
normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  2.  Presso  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita,  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione  per  gli  interpelli  composta da due rappresentanti del
Ministero  del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero  della  salute  e da quattro rappresentanti delle regioni e
delle  province  autonome.  Qualora  la materia oggetto di interpello
investa  competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione
e'  integrata  con  rappresentanti  delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione.
  3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma
1  costituiscono  criteri  interpretativi e direttivi per l'esercizio
delle attivita' di vigilanza.