Art. 14.
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e),
gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche
secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche
gravita' di esposizione al rischio di infortunio, nonche' in caso di
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione
del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono
quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di
sospensione e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero
delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al
fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli
organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento
all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui
al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte
dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte
dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500
rispetto a quelle di cui al comma 6.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte
dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al
comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500
rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali,
civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c),
integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al
finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b),
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di
prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e'
ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione
regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente
della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15
giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino
a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo
si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in
materia.
Note all'art. 14:
- Il testo degli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della
direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro), e' il seguente:
«Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I
contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata
massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le
quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la
durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata
con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni
caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle quarantotto ore di
lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro
straordinario, per le unita' produttive che occupano piu'
di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a
informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo
di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la
Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del
lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al
predetto obbligo di comunicazione».
«Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la
durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata».
«Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all'art. 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di una squadra e l'inizio di quello della
squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire
previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo'
essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo'
essere attuato mediante turni per il personale interessato
a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare
ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
di forni a combustione o a energia elettrica per
l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita'
della combustione ed operazioni collegate, nonche'
attivita' industriali ad alto assorbimento di energia
elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano
ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano
materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attivita' con
un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento
domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
interessi rilevanti della collettivita' ovvero sia di
pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e
macchinari ad alta intensita' di capitali o ad alta
tecnologia;
f) attivita' di cui all'art. 7 della legge
22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui
all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che
consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno
diverso dalla domenica, nonche' le deroghe previste dalla
legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno
individuate le attivita' aventi le caratteristiche di cui
al comma 3, che non siano gia' ricomprese nel decreto
ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2,
lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b)
e c). Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette
attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve
le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c)
l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni
dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' il seguente:
«Art. 6 (Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture). (art. 81.2,
direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
legge n. 109/1994; art. 25, comma 1, lettera c), legge n.
62/2005). - 1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire
la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei
limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di
economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
altre norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi,
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del presente codice, verificando, con
riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la
legittimita' della sottrazione al presente codice e il
rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non
sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
ne' a vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli
articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle
modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che
disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte
per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli
atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di
cui all'art. 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni
dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli
obblighi nei confronti dei concessionari e degli
appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'art. 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo'
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando una
ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti
edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli
operatori economici esecutori dei contratti, nonche' ad
ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822,00 se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545,00 se forniscono informazioni
od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni
si applicano agli operatori economici che non ottemperano
alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente
su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va
comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei
conti.».
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il testo degli articoli 16, 19 e 20 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229), e' il seguente:
«Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). (art. 4,
legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 1, legge 7 dicembre
1984, n. 818; art. 3, decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17,
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577). - 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio nei locali, attivita', depositi,
impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione
alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti che comportano in caso di
incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei
beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza,
con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a
norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di
validita' del certificato per le attivita' ivi individuate.
2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato
dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su
istanza dei soggetti responsabili delle attivita'
interessate, a conclusione di un procedimento che comprende
il preventivo esame ed il parere di conformita' sui
progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza
dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi,
e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a
valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare
la rispondenza delle attivita' alla normativa di
prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e
degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle
attivita' medesime. Resta fermo quanto previsto dalle
prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei
soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei
soggetti responsabili dei progetti e della documentazione
tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed
attivita' di tipo complesso, il Comando provinciale dei
vigili del fuoco puo' acquisire, ai fini del parere di
conformita' sui progetti, le valutazioni del Comitato
tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi,
per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal
Comitato stesso, nonche' richiedere il parere del Comitato
centrale tecnico scientifico di cui all'art. 21.
4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre
ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni,
acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui
al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti
la conformita' delle attivita' alla normativa di
prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o
professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati
ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero
dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e
l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al
possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza
dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione
incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio
del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti ai
fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti
definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validita' del
certificato di prevenzione incendi stabilito con il
regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un
nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di
lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione
dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi
e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni
di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate
le disposizioni attuative relative al procedimento per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso
disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del
certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del
provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di
prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli
impianti e alle attivita' in essi svolte che presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale
osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico
dei soggetti responsabili delle attivita'.
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28
dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.».
«Art. 19 (Vigilanza). (art. 23, decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626). - 1. Il Corpo nazionale
esercita, con i poteri di polizia amministrativa e
giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa
di prevenzione incendi in relazione alle attivita',
costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa
assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite
tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa
dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a
programmi settoriali per categorie di attivita' o prodotti,
ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza, il Corpo nazionale puo'
avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e
organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle
attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l'acquisizione delle informazioni e dei documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di
esami e prove e ogni altra attivita' necessaria
all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della
normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di
prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili
delle attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i
propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in
sicurezza delle opere e da' comunicazione dell'esito degli
accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai
fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei
rispettivi ambiti di competenza.».
«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita).
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818;
art. 2, legge 26 luglio 1965, n. 966). - 1. Chiunque, in
qualita' di titolare di una delle attivita' soggette al
rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di
richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato
medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di
attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui
derivano in caso di incendio gravi pericoli per
l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il
decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'art.
16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese
ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di
prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero
e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la
multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a
chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni
medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle
disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la
sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti
responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il
rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico per i quali i servizi
medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino
all'adempimento dell'obbligo.».
- Il testo del citato decreto legislativo n. 66 del
2003 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003,
n. 87, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
«Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. - 6. (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente art. e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo:».
- Il testo dell'art. 1, comma 1156, lettera g), della
citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
«g) il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una
quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;».