Art. 14. 
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per  la  tutela
               della salute e sicurezza dei lavoratori 
 
  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la  sicurezza  dei
lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso  e
irregolare, ferme  restando  le  attribuzioni  del  coordinatore  per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera  e),
gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e  della  previdenza
sociale,  anche  su  segnalazione  delle  amministrazioni   pubbliche
secondo le rispettive competenze, possono adottare  provvedimenti  di
sospensione  di  un'attivita'  imprenditoriale  qualora   riscontrino
l'impiego di personale non risultante  dalle  scritture  o  da  altra
documentazione obbligatoria in misura pari  o  superiore  al  20  per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,  ovvero
in caso di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile  2003,
n.  66,  e  successive  modificazioni,  considerando  le   specifiche
gravita' di esposizione al rischio di infortunio, nonche' in caso  di
gravi e reiterate violazioni in materia  di  tutela  della  salute  e
della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale,  adottato  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del  citato
decreto, le violazioni in materia di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per  l'adozione
del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale  sono
quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del  provvedimento  di
sospensione  e'  comunicata  all'Autorita'  per  la   vigilanza   sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  ed  al  Ministero
delle infrastrutture, per gli aspetti di  rispettiva  competenza,  al
fine  dell'emanazione   di   un   provvedimento   interdittivo   alla
contrattazione   con   le   pubbliche   amministrazioni    ed    alla
partecipazione  a  gare  pubbliche  di  durata   pari   alla   citata
sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di  tempo  non
inferiore al doppio della durata della  sospensione  e  comunque  non
superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei  cantieri  edili.  Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le  disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1  spettano  anche  agli
organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali,  con  riferimento
all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui
al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139. 
  3. Il provvedimento di sospensione puo' essere  revocato  da  parte
dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 
  4.  E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte
dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale di cui al comma 1: 
    a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria; 
    b) l'accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di
lavoro nelle ipotesi di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in
materia di superamento dei tempi  di  lavoro,  riposo  giornaliero  e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  e
successive modificazioni, o di gravi  e  reiterate  violazioni  della
disciplina in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  sul
lavoro; 
    c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari  a  Euro  2500
rispetto a quelle di cui al comma 6. 
  5.  E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte
dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie  locali  di  cui  al
comma 2: 
    a) l'accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di
lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
    b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari  a  Euro  2500
rispetto a quelle di cui al comma 6. 
  6. E' comunque fatta salva l'applicazione  delle  sanzioni  penali,
civili e amministrative vigenti. 
  7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera  c),
integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al
finanziamento degli interventi di contrasto  al  lavoro  sommerso  ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale di cui all'articolo 1,  comma  1156,  lettera  g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera  b),
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare  l'attivita'  di
prevenzione nei luoghi di lavoro. 
  9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2  e'
ammesso ricorso, entro 30  giorni,  rispettivamente,  alla  Direzione
regionale del lavoro  territorialmente  competente  e  al  presidente
della Giunta regionale, i quali si  pronunciano  nel  termine  di  15
giorni dalla notifica del ricorso. Decorso  inutilmente  tale  ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 
  10. Il datore di lavoro  che  non  ottempera  al  provvedimento  di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino
a sei mesi. 
  11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del  presente  articolo
si applicano nel rispetto delle competenze in tema  di  vigilanza  in
materia. 
 
          Note all'art. 14:
              - Il   testo  degli  articoli 4,  7  e  9  del  decreto
          legislativo   8 aprile   2003,   n.  66  (Attuazione  della
          direttiva    93/104/CE   e   della   direttiva   2000/34/CE
          concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro), e' il seguente:
              «Art.  4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I
          contratti  collettivi  di  lavoro  stabiliscono  la  durata
          massima settimanale dell'orario di lavoro.
              2.  La  durata  media dell'orario di lavoro non puo' in
          ogni  caso  superare,  per ogni periodo di sette giorni, le
          quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
              3.  Ai  fini  della  disposizione di cui al comma 2, la
          durata  media  dell'orario  di lavoro deve essere calcolata
          con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
              4.  I  contratti  collettivi  di lavoro possono in ogni
          caso  elevare  il  limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
          ovvero  fino  a  dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
          tecniche   o   inerenti   all'organizzazione   del  lavoro,
          specificate negli stessi contratti collettivi.
              5.  In  caso  di  superamento  delle quarantotto ore di
          lavoro   settimanale,   attraverso  prestazioni  di  lavoro
          straordinario,  per  le unita' produttive che occupano piu'
          di  dieci  dipendenti  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto a
          informare,  entro  trenta giorni dalla scadenza del periodo
          di  riferimento  di  cui  ai  precedenti  commi 3  e  4, la
          Direzione  provinciale  del  lavoro - Settore ispezione del
          lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
          lavoro  possono  stabilire  le  modalita'  per adempiere al
          predetto obbligo di comunicazione».
              «Art.  7  (Riposo  giornaliero). - 1. Ferma restando la
          durata  normale  dell'orario  settimanale, il lavoratore ha
          diritto   a   undici   ore   di   riposo  consecutivo  ogni
          ventiquattro  ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
          in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
          da periodi di lavoro frazionati durante la giornata».
              «Art.  9  (Riposi  settimanali).  - 1. Il lavoratore ha
          diritto  ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
          ventiquattro  ore consecutive, di regola in coincidenza con
          la  domenica,  da cumulare con le ore di riposo giornaliero
          di cui all'art. 7.
              2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
                a) le  attivita'  di lavoro a turni ogni volta che il
          lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
          del  servizio  di  una  squadra  e l'inizio di quello della
          squadra  successiva,  di  periodi  di  riposo giornaliero o
          settimanale;
                b) le  attivita'  caratterizzate da periodi di lavoro
          frazionati durante la giornata;
                c) per  il  personale  che  lavora  nel  settore  dei
          trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
          prestato  a  bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
          orari   del   trasporto   ferroviario   che  assicurano  la
          continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
                d) i    contratti    collettivi   possono   stabilire
          previsioni  diverse, nel rispetto delle condizioni previste
          dall'art. 17, comma 4.
              3.  Il  riposo  di  ventiquattro  ore  consecutive puo'
          essere  fissato  in un giorno diverso dalla domenica e puo'
          essere  attuato mediante turni per il personale interessato
          a  modelli  tecnico-organizzativi di turnazione particolare
          ovvero   addetto   alle   attivita'   aventi   le  seguenti
          caratteristiche:
                a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
          di   forni   a   combustione  o  a  energia  elettrica  per
          l'esercizio  di  processi  caratterizzati dalla continuita'
          della   combustione   ed   operazioni   collegate,  nonche'
          attivita'  industriali  ad  alto  assorbimento  di  energia
          elettrica ed operazioni collegate;
                b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
          tutto  o  in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
          tecniche;
                c) industrie  stagionali  per  le  quali  si  abbiano
          ragioni  di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  o  al
          prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
          loro  utilizzazione,  comprese  le  industrie  che trattano
          materie  prime  di  facile deperimento ed il cui periodo di
          lavorazione  si  svolge  in  non  piu'  di 3 mesi all'anno,
          ovvero   quando  nella  stessa  azienda  e  con  lo  stesso
          personale  si  compiano alcune delle suddette attivita' con
          un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
                d) i   servizi  ed  attivita'  il  cui  funzionamento
          domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
          interessi  rilevanti  della  collettivita'  ovvero  sia  di
          pubblica utilita';
                e) attivita'  che  richiedano l'impiego di impianti e
          macchinari  ad  alta  intensita'  di  capitali  o  ad  alta
          tecnologia;
                f) attivita'   di   cui   all'art.   7   della  legge
          22 febbraio 1934, n. 370;
                g) attivita'  indicate  agli articoli 11, 12 e 13 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  e  di  cui
          all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
              4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  speciali  che
          consentono  la  fruizione  del riposo settimanale in giorno
          diverso  dalla  domenica, nonche' le deroghe previste dalla
          legge 22 febbraio 1934, n. 370.
              5.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  ovvero,  per i pubblici dipendenti, con
          decreto  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          adottato  sentite  le organizzazioni sindacali nazionali di
          categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
          organizzazioni  nazionali  dei  datori  di  lavoro, saranno
          individuate  le  attivita' aventi le caratteristiche di cui
          al  comma 3,  che  non  siano  gia'  ricomprese nel decreto
          ministeriale  22 giugno  1935,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 161
          del  12 luglio  1935,  nonche'  quelle  di  cui al comma 2,
          lettera d),  salve  le eccezioni di cui alle lettere a), b)
          e c).  Con  le  stesse  modalita'  il Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, provvede
          all'aggiornamento   e   alla  integrazione  delle  predette
          attivita'.  Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve
          le    eccezioni    di   cui   alle   lettere a), b),   e c)
          l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni
          dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.».
              - Il   testo   dell'art.   6  del  decreto  legislativo
          12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti pubblici
          relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' il seguente:
              «Art.  6  (Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti
          pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture).  (art. 81.2,
          direttiva  2004/18;  art.  72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
          legge  n.  109/1994; art. 25, comma 1, lettera c), legge n.
          62/2005).  -  1.  L'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori
          pubblici,  con  sede  in  Roma, istituita dall'art. 4 della
          legge  11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di
          Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture.
              2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
          membri  nominati  con  determinazione adottata d'intesa dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  I  membri dell'Autorita', al fine di garantire
          la  pluralita'  delle  esperienze  e delle conoscenze, sono
          scelti  tra  personalita'  che  operano in settori tecnici,
          economici  e  giuridici  con riconosciuta professionalita'.
          L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
          stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
              3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   non  possono  essere
          amministratori  o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura o
          rivestire  cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
          politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
          appartenenza,  sono  collocati fuori ruolo o in aspettativa
          per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   e'   determinato  il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
              4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
          di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
              5.  L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
          interesse  regionale,  di  lavori,  servizi e forniture nei
          settori  ordinari  e  nei  settori  speciali,  nonche', nei
          limiti   stabiliti   dal  presente  codice,  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
          di  applicazione  del presente codice, al fine di garantire
          l'osservanza   dei   principi   di   cui   all'art.   2  e,
          segnatamente,  il  rispetto  dei  principi di correttezza e
          trasparenza  delle procedure di scelta del contraente, e di
          economica  ed  efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
          il  rispetto  delle  regole della concorrenza nelle singole
          procedure di gara.
              6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
          amministrative indipendenti.
              7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
          altre norme, l'Autorita':
                a) vigila     sull'osservanza     della    disciplina
          legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
          indagini  campionarie,  la  regolarita'  delle procedure di
          affidamento;
                b) vigila   sui   contratti   di   lavori,   servizi,
          forniture,  esclusi  in  tutto  o  in  parte dall'ambito di
          applicazione   del   presente   codice,   verificando,  con
          riferimento  alle  concrete  fattispecie  contrattuali,  la
          legittimita'  della  sottrazione  al  presente  codice e il
          rispetto  dei  principi  relativi ai contratti esclusi; non
          sono  soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
          ne'  a  vigilanza  dell'Autorita'  i  contratti di cui agli
          articoli 16, 17, 18;
                c) vigila  affinche' sia assicurata l'economicita' di
          esecuzione dei contratti pubblici;
                d) accerta  che dall'esecuzione dei contratti non sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario;
                e) segnala  al  Governo e al Parlamento, con apposita
          comunicazione,    fenomeni    particolarmente    gravi   di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          contratti pubblici;
                f) formula   al   Governo  proposte  in  ordine  alle
          modifiche  occorrenti  in  relazione  alla legislazione che
          disciplina   i   contratti  pubblici  di  lavori,  servizi,
          forniture;
                g) formula  al Ministro delle infrastrutture proposte
          per la revisione del regolamento;
                h) predispone  e invia al Governo e al Parlamento una
          relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
          riscontrate   nel   settore   dei  contratti  pubblici  con
          particolare riferimento:
                  h.1)  alla  frequenza  del  ricorso a procedure non
          concorsuali;
                  h.2)  alla  inadeguatezza  della  pubblicita' degli
          atti;
                  h.3)  allo  scostamento dai costi standardizzati di
          cui all'art. 7;
                  h.4)  alla  frequenza  del  ricorso  a  sospensioni
          dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
                  h.5)   al   mancato  o  tardivo  adempimento  degli
          obblighi   nei   confronti   dei   concessionari   e  degli
          appaltatori;
                  h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
                i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
          all'art. 7;
                l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
                m) vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui all'art. 5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione,  le  attestazioni  rilasciate  in difetto dei
          presupposti   stabiliti   dalle   norme   vigenti,  nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
                n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
          piu'  delle  altre  parti,  esprime  parere  non vincolante
          relativamente  a  questioni  insorte durante lo svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  eventualmente  formulando  una
          ipotesi  di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
                o) svolge  i  compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              8.  Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
          irrogare   sanzioni   pecuniarie,  le  stesse,  nei  limiti
          edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
          cui  le  violazioni  si  riferiscono.  Sono  fatte salve le
          diverse   sanzioni   previste   dalle   norme   vigenti.  I
          provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
          pagamento  della  sanzione.  La  riscossione della sanzione
          avviene mediante iscrizione a ruolo.
              9.  Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo':
                a) richiedere    alle   stazioni   appaltanti,   agli
          operatori  economici  esecutori  dei  contratti, nonche' ad
          ogni  altra  pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
          regionale,  operatore economico o persona fisica che ne sia
          in   possesso,   documenti,   informazioni   e  chiarimenti
          relativamente  ai  lavori, servizi e forniture pubblici, in
          corso  o  da  iniziare,  al  conferimento  di  incarichi di
          progettazione, agli affidamenti;
                b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
          chiunque   ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche  della
          collaborazione di altri organi dello Stato;
                c) disporre    perizie   e   analisi   economiche   e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
                d) avvalersi  del Corpo della Guardia di Finanza, che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i  poteri  di  indagine  ad  esso  attribuiti ai fini degli
          accertamenti  relativi  all'imposta  sul  valore aggiunto e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e   i   dati  acquisiti  dalla  Guardia  di  Finanza  nello
          svolgimento    di    tali    attivita'    sono   comunicati
          all'Autorita'.
              10.   Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti  gli operatori economici oggetto di istruttoria
          da   parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino  alla
          conclusione   dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto  di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni,  sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              11.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i soggetti ai
          quali  e'  richiesto  di  fornire  gli  elementi  di cui al
          comma 9   sono   sottoposti  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fino a euro 25.822,00 se rifiutano od omettono,
          senza  giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
          esibire  i  documenti,  ovvero alla sanzione amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545,00 se forniscono informazioni
          od  esibiscono  documenti non veritieri. Le stesse sanzioni
          si  applicano  agli operatori economici che non ottemperano
          alla   richiesta  della  stazione  appaltante  o  dell'ente
          aggiudicatore  di  comprovare  il possesso dei requisiti di
          partecipazione  alla procedura di affidamento, nonche' agli
          operatori  economici  che  forniscono  dati o documenti non
          veritieri,    circa    il   possesso   dei   requisiti   di
          qualificazione,   alle  stazioni  appaltanti  o  agli  enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
              12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli  elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste   dai   rispettivi  ordinamenti.  Il  procedimento
          disciplinare  e' instaurato dall'amministrazione competente
          su  segnalazione  dell'Autorita'  e  il  relativo  esito va
          comunicato all'Autorita' medesima.
              13.   Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',
          l'Autorita'  trasmette  gli  atti  e  i propri rilievi agli
          organi  di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
          penale,  agli  organi  giurisdizionali  competenti. Qualora
          l'Autorita'  accerti  che  dalla  esecuzione  dei contratti
          pubblici  derivi  pregiudizio  per  il pubblico erario, gli
          atti   e   i  rilievi  sono  trasmessi  anche  ai  soggetti
          interessati   e  alla  procura  generale  della  Corte  dei
          conti.».
              - Il  testo  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - Il  testo  degli  articoli 16,  19  e  20 del decreto
          legislativo   8 marzo   2006,   n.   139  (Riassetto  delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale  dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229), e' il seguente:
              «Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). (art. 4,
          legge  26 luglio  1965,  n.  966;  art. 1, legge 7 dicembre
          1984,   n.  818;  art.  3,  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  12 gennaio  1998,  n. 37; articoli 13, 14 e 17,
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
          577). - 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il
          rispetto  delle  prescrizioni  previste  dalla normativa di
          prevenzione  incendi  e  la  sussistenza  dei  requisiti di
          sicurezza  antincendio  nei  locali,  attivita',  depositi,
          impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione
          alla  detenzione  ed  all'impiego di prodotti infiammabili,
          incendiabili   o  esplodenti  che  comportano  in  caso  di
          incendio  gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei
          beni  ed  in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza,
          con  decreto  del Presidente della Repubblica, da emanare a
          norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno, sentito il
          Comitato  centrale  tecnico-scientifico  per la prevenzione
          incendi.  Con  lo  stesso  decreto e' fissato il periodo di
          validita' del certificato per le attivita' ivi individuate.
              2.  Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato
          dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su
          istanza   dei   soggetti   responsabili   delle   attivita'
          interessate, a conclusione di un procedimento che comprende
          il  preventivo  esame  ed  il  parere  di  conformita'  sui
          progetti,  finalizzati  all'accertamento  della rispondenza
          dei  progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi,
          e   l'effettuazione   di  visite  tecniche,  finalizzate  a
          valutare  direttamente i fattori di rischio ed a verificare
          la   rispondenza   delle   attivita'   alla   normativa  di
          prevenzione  incendi  e  l'attuazione  delle prescrizioni e
          degli  obblighi  a  carico  dei soggetti responsabili delle
          attivita'  medesime.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalle
          prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei
          soggetti  responsabili  delle  attivita'  ed  a  carico dei
          soggetti  responsabili  dei progetti e della documentazione
          tecnica richiesta.
              3.   In   relazione   ad  insediamenti  industriali  ed
          attivita'  di  tipo  complesso,  il Comando provinciale dei
          vigili  del  fuoco  puo'  acquisire,  ai fini del parere di
          conformita'  sui  progetti,  le  valutazioni  del  Comitato
          tecnico  regionale  per  la prevenzione incendi, avvalersi,
          per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal
          Comitato  stesso, nonche' richiedere il parere del Comitato
          centrale tecnico scientifico di cui all'art. 21.
              4.  Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
          incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre
          ad   eseguire   direttamente  accertamenti  e  valutazioni,
          acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui
          al  comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti
          la   conformita'   delle   attivita'   alla   normativa  di
          prevenzione  incendi,  rilasciate  da  enti,  laboratori  o
          professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati
          ed  iscritti,  a domanda, in appositi elenchi del Ministero
          dell'interno.    Il   rilascio   delle   autorizzazioni   e
          l'iscrizione  nei  predetti  elenchi  sono  subordinati  al
          possesso  dei  requisiti stabiliti con decreto del Ministro
          dell'interno.
              5.  Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza
          dei  requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione
          incendi,  il  Comando  provinciale non provvede al rilascio
          del  certificato, dandone comunicazione all'interessato, al
          sindaco,  al  prefetto e alle altre autorita' competenti ai
          fini  dei  provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
          Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti
          definitivi.
              6.  Indipendentemente  dal  periodo  di  validita'  del
          certificato   di   prevenzione  incendi  stabilito  con  il
          regolamento  di  cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un
          nuovo  certificato  ricorre  quando  vi  sono  modifiche di
          lavorazione  o di strutture, nei casi di nuova destinazione
          dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
          sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi
          e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni
          di sicurezza precedentemente accertate.
              7.  Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
          a  norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate
          le  disposizioni  attuative relative al procedimento per il
          rilascio  del  certificato  di  prevenzione  incendi.  Esso
          disciplina  inoltre:  il  procedimento  per  il rinnovo del
          certificato  medesimo;  il procedimento per il rilascio del
          provvedimento  di  deroga all'osservanza della normativa di
          prevenzione  incendi,  in relazione agli insediamenti, agli
          impianti  e  alle  attivita'  in essi svolte che presentino
          caratteristiche   tali   da   non   consentire  l'integrale
          osservanza  della normativa medesima; gli obblighi a carico
          dei soggetti responsabili delle attivita'.
              8.   Resta   fermo   quanto   previsto   al   punto  28
          dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.».
              «Art.  19  (Vigilanza).  (art.  23, decreto legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626).  -  1.  Il  Corpo  nazionale
          esercita,   con   i  poteri  di  polizia  amministrativa  e
          giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa
          di   prevenzione   incendi  in  relazione  alle  attivita',
          costruzioni,  impianti,  apparecchiature e prodotti ad essa
          assoggettati.  La  vigilanza  si realizza attraverso visite
          tecniche,  verifiche  e  controlli  disposti  di iniziativa
          dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a
          programmi settoriali per categorie di attivita' o prodotti,
          ovvero  nelle  ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
          segnalate     o     comunque    rilevate.    Nell'esercizio
          dell'attivita'   di  vigilanza,  il  Corpo  nazionale  puo'
          avvalersi  di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e
          organismi aventi specifica competenza.
              2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
          verifiche  e  dei  controlli  e' consentito: l'accesso alle
          attivita',   costruzioni  ed  impianti  interessati,  anche
          durante  l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
          immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature  e  prodotti;
          l'acquisizione   delle   informazioni   e   dei   documenti
          necessari;  il  prelievo  di  campioni  per l'esecuzione di
          esami   e   prove   e   ogni   altra  attivita'  necessaria
          all'esercizio della vigilanza.
              3.  Qualora  nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
          siano  rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della
          normativa  di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di
          prescrizioni  e obblighi a carico dei soggetti responsabili
          delle  attivita',  il  Corpo nazionale adotta, attraverso i
          propri  organi,  i provvedimenti di urgenza per la messa in
          sicurezza  delle opere e da' comunicazione dell'esito degli
          accertamenti   effettuati   ai   soggetti  interessati,  al
          sindaco,  al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai
          fini  degli  atti  e  delle  determinazioni da assumere nei
          rispettivi ambiti di competenza.».
              «Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita).
          (articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818;
          art.  2,  legge  26 luglio 1965, n. 966). - 1. Chiunque, in
          qualita'  di  titolare  di  una delle attivita' soggette al
          rilascio  del certificato di prevenzione incendi, ometta di
          richiedere   il  rilascio  o  il  rinnovo  del  certificato
          medesimo  e'  punito  con  l'arresto  sino ad un anno o con
          l'ammenda  da  258  euro  a 2.582 euro, quando si tratta di
          attivita'  che  comportano  la  detenzione  e  l'impiego di
          prodotti  infiammabili,  incendiabili  o esplodenti, da cui
          derivano   in   caso   di   incendio   gravi  pericoli  per
          l'incolumita'  della vita e dei beni, da individuare con il
          decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'art.
          16, comma 1.
              2.  Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese
          ai  fini  del  rilascio  o  del  rinnovo del certificato di
          prevenzione  incendi, attesti fatti non rispondenti al vero
          e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la
          multa  da  103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a
          chi  falsifica  o  altera le certificazioni e dichiarazioni
          medesime.
              3.  Ferme  restando  le  sanzioni penali previste dalle
          disposizioni   vigenti,   il   prefetto  puo'  disporre  la
          sospensione  dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti
          responsabili  omettano di richiedere: il rilascio ovvero il
          rinnovo  del  certificato di prevenzione incendi; i servizi
          di   vigilanza   nei   locali  di  pubblico  spettacolo  ed
          intrattenimento   e   nelle   strutture  caratterizzate  da
          notevole  presenza  di  pubblico  per  i  quali  i  servizi
          medesimi  sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino
          all'adempimento dell'obbligo.».
              - Il  testo  del  citato  decreto legislativo n. 66 del
          2003 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003,
          n. 87, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 7,  del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione),   convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
              «Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. - 6. (Omissis).
              7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  art.  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo:».
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 1156, lettera g), della
          citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
                «g)   il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  con  proprio  decreto, dispone annualmente di una
          quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
          disponibili  del Fondo medesimo, per interventi strutturali
          ed   innovativi  volti  a  migliorare  e  riqualificare  la
          capacita'  di  azione  istituzionale  e  l'informazione dei
          lavoratori  e  delle  lavoratrici  in  materia  di lotta al
          lavoro   sommerso   ed   irregolare,  promozione  di  nuova
          occupazione,  tutela  della  salute  e  della sicurezza dei
          lavoratori,  iniziative in materia di protezione sociale ed
          in  ogni  altro  settore  di  competenza  del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale;».