Art. 7.
Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di
interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il necessario
raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione
di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera
il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.