Art. 4.
                               Natanti

  1.    Sono   soggetti   all'obbligo   di   assicurazione   per   la
responsabilita'  civile  verso  i  terzi  di cui all'articolo 123 del
Codice  tutte  le unita' da diporto, i natanti ed i motori amovibili,
cosi'  come  rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso
articolo,  posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a
queste equiparate.
  2. Ai fini di cui al comma 1:
    a) sono  considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in
acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;
    b) sono  equiparate  alle acque di uso pubblico, ancorche' di uso
privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.
  3.  Ai fini dell'individuazione dei natanti soggetti all'obbligo di
assicurazione  per  la  responsabilita' civile verso i terzi ai sensi
dell'articolo 123,  comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza
del motore dei natanti sono quelle risultanti:
    a) per   i   natanti  registrati  in  Italia,  dai  documenti  di
identificazione  del  motore  e  del natante prescritti dalle vigenti
disposizioni;
    b) per   i  motoscafi  e  le  imbarcazioni  a  motore  registrati
all'estero,  dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di registrazione.
  4.  Per  i  natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e
per  quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di
cui   al   comma 2,   e'  preso  in  considerazione  il  dislocamento
considerando  sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda,
quello di 25 tonnellate di dislocamento.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  testo  dell'art.  123,commi 1, 2 e 3 decreto
          legislativo  7 settembre 2005, n. 209, si veda le note alle
          premesse.