Art. 2
                             Banda larga

  1.   Gli   interventi  di  installazione  di  reti  e  impianti  di
comunicazione  elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
  2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili
gia'  esistenti  di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque
in  titolarita'  di  concessionari  pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera  possa  derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti  le  parti,  senza  che cio' possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione  dei  lavori,  concordano  un equo indennizzo, che, in
caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
  3.  Nei  casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto,   in   materia   di   coubicazione  e  condivisione  di
infrastrutture,    all'Autorita'   Garante   per   le   Comunicazioni
dall'articolo  89,  primo  comma,  del  decreto legislativo 1° agosto
2003,  n.  259.  All'Autorita'  Garante  per le Comunicazioni compete
altresi'  l'emanazione  del  regolamento di cui all'articolo 4, terzo
comma,   della   legge   31  luglio  1997,  n.  249,  in  materia  di
installazione delle reti dorsali.
  4.  L'operatore  della  comunicazione,  almeno  trenta giorni prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  allo  sportello unico
dell'Amministrazione    territoriale    competente    la    denuncia,
accompagnata   da   una   dettagliata  relazione  e  dagli  elaborati
progettuali,  che  asseveri  la conformita' delle opere da realizzare
alla  normativa  vigente.  Con  il  medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
  5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di  comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
  6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo
di  efficacia  di  tre  anni.  L'interessato  e'  comunque  tenuto  a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
  7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione  comunale,  il  termine  di trenta giorni antecedente
l'inizio  dei  lavori  decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto di
assenso.  Ove  tale  atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
  8.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato  alla  denuncia  il  competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo  del progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
  10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di
una  o  piu'  delle  condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano
specifici  motivi  ostativi  di  sicurezza,  incolumita'  pubblica  o
salute,  notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si
rendono  necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E'
comunque  salva  la  facolta'  di  ripresentare la denuncia di inizio
attivita',  con  le modifiche le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa vigente.
  11.  L'operatore  della  comunicazione decorso il termine di cui al
comma  4  e  nel  rispetto  dei commi che precedono da' comunicazione
dell'inizio dell'attivita' al Comune.
  12.  Ultimato  l'intervento,  il progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di  collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
  13.  Per  gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo   23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001.   Puo'   applicarsi,   ove  ritenuta  piu'  favorevole  dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
  14.  Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi  alla  installazione nella loro proprieta' di reti e impianti
interrati  di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del  caso  che  si  tratti  di  beni  facenti  parte  del  patrimonio
indisponibile  dello  Stato,  delle  province e dei comuni e che tale
attivita'  possa  arrecare  concreta  turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione  e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.
  15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259  si  applicano  anche  alle opere occorrenti per la realizzazione
degli  impianti  di  comunicazione  elettronica  in  fibra  ottica su
immobili  di  proprieta'  privata,  senza  la  necessita'  di  alcuna
preventiva richiesta di utenza.