Art. 3
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  1.  Dopo  il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
    "6-bis.  Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma
1,  dell'articolo  67  derivanti  dalla cessione di partecipazioni al
capitale  in  societa'  di  cui  all'articolo  5, escluse le societa'
semplici  e  gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre  anni,  ovvero  dalla  cessione  degli strumenti finanziari e dei
contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi   alle   medesime   societa',  rispettivamente  posseduti  e
stipulati  da  almeno  tre  anni,  non concorrono alla formazione del
reddito  imponibile  in  quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro  due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa'
di  cui  all'articolo  5  e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che
svolgono  la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
capitale  sociale  o  l'acquisto  di partecipazioni al capitale delle
medesime,  sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di
tre anni.
    6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non
puo'  in  ogni  caso  eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
societa'  le  cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni  anteriori  alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di  beni  materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali   ammortizzabili,   nonche'   per   spese  di  ricerca  e
sviluppo.".