Art. 4
                Strumenti innovativi di investimento

  1.  Per  lo  sviluppo  di  programmi di investimento destinati alla
realizzazione  di  iniziative  produttive  con  elevato  contenuto di
innovazione,  anche  consentendo  il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e
la  valorizzazione  delle  risorse  finanziarie destinate allo scopo,
anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono
essere   costituiti   appositi   fondi   di   investimento   con   la
partecipazione  di  investitori  pubblici e privati, articolati in un
sistema  integrato  tra  fondi  di  livello nazionale e rete di fondi
locali.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate  le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi,
di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
  2.  Dalle  disposizioni  del  presente articolo non devono derivare
nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie  a  carico  delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.