Art. 5. Strumenti di programmazione e monitoraggio 1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato: "Rapporto". Il Rapporto contiene: a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3; b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6; c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo; d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita' dei diversi investimenti e servizi energetici; e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome; f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3; h) il rapporto riportera' altresi' un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sara' messo a disposizione del pubblico in formato elettronico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea: a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011; b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014. 3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica: a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica; b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3; c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime; d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi; e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3; f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Agenzia in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Nota all'art. 5: - L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' recita: «2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa».