Art. 5.
             Strumenti di programmazione e monitoraggio
  1.  Al  fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli
strumenti  di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio
di  ciascun  anno a decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla
redazione  del  Rapporto  annuale  per  l'efficienza  energetica,  di
seguito denominato: "Rapporto". Il Rapporto contiene:
    a)   l'analisi  del  raggiungimento  degli  obiettivi  indicativi
nazionali di cui all'articolo 3;
    b)  l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione
di  cui  al  presente  decreto e degli ulteriori strumenti attivati a
livello   regionale   e  locale  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 6;
    c)  l'analisi  dei  risultati  conseguiti  nell'ambito del quadro
regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per
la  definizione  degli obblighi e degli standard minimi di efficienza
energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza,
individuato   dalle   disposizioni   di   cui   al  presente  decreto
legislativo;
    d)  l'analisi  dei  miglioramenti  e dei risultati conseguiti nei
diversi   settori   e  per  le  diverse  tecnologie,  comprensiva  di
valutazioni  economiche sulla redditivita' dei diversi investimenti e
servizi energetici;
    e)  l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica
presenti  nelle  diverse  aree  del  territorio nazionale utilizzando
anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e
dalle province autonome;
    f)  l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie
anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera
e),   ivi  inclusi  eventuali  ulteriori  provvedimenti  economici  e
fiscali,  per  favorire  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 3;
    g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2
e 3;
    h)  il  rapporto  riportera'  altresi' un'analisi sui consumi e i
risparmi  ottenuti  a  livello regionale e sara' messo a disposizione
del pubblico in formato elettronico.
  2.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta
dell'Agenzia  sulla  base  dei  rapporti di cui al comma 1, approva e
trasmette alla Commissione europea:
    a)   un   secondo   Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza
energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;
    b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica,
PAEE, entro il 30 giugno 2014.
  3.  Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica:
    a)  includono  un'analisi  e  una  valutazione  approfondite  del
precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica;
    b)  includono  i  risultati  definitivi riguardo al conseguimento
degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;
    c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
    d)  includono  piani relativi a misure addizionali e informazioni
sugli  effetti  previsti  dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze
constatate o previste rispetto agli obiettivi;
    e)   prevedono   il  ricorso  ai  fattori  e  ai  metodi  di  cui
all'articolo 3;
    f)  sono  predisposti  su  iniziativa  e proposta dell'Agenzia in
collaborazione   con   un   gruppo   di  lavoro  istituito  ai  sensi
dell'articolo  7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della
finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 5:
              -  L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, cosi' recita:
              «2.  La  Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi
          di   lavoro   o   comitati,   con   la   partecipazione  di
          rappresentanti  delle  regioni,  delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano e delle amministrazioni interessate,
          con  funzioni  istruttorie,  di  raccordo, collaborazione o
          concorso alla attivita' della Conferenza stessa».