Art. 6.
Armonizzazione delle funzioni  dello Stato e delle regioni in materia
                      di efficienza energetica
  1.  Con  le modalita' di cui all'articolo 2, comma 167, della legge
24  dicembre  2007,  n.  244,  entro centottanta giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, e' stabilita la ripartizione
fra  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli
obiettivi  minimi  di  risparmio energetico necessari per raggiungere
gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  3, e successivi aggiornamenti,
proposti dall'Unione europea.
  2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le
regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano adottano i
provvedimenti e le iniziative di propria competenza per concorrere al
raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
  3.  A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione
di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza
energetica,  non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari,
regionali  o  locali,  fatta  salva  la  possibilita' di cumulo con i
certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
  4.  Gli  incentivi  di  diversa natura sono cumulabili nella misura
massima  individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo
e   dell'equa  remunerazione  degli  investimenti,  con  decreti  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti
dall'Agenzia  di  cui  all'articolo  4.  Con  gli stessi decreti sono
stabilite   le  modalita'  per  il  controllo  dell'adempimento  alle
disposizioni di cui al presente comma.
  5.  Congiuntamente  a  quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169,
della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244, il Ministro delle sviluppo
economico  verifica  ogni  due  anni,  sulla base dei rapporti di cui
all'articolo  5, per ogni regione, le misure adottate, gli interventi
in  corso,  quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti
al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne da'
comunicazione al Parlamento.
  6.  Le  regioni  promuovono  il coinvolgimento delle province e dei
comuni  nelle  iniziative  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo di
incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.
 
          Nota all'art. 6:
              -Si  riporta  il testo dei commi 167 e 169, dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
              «167.  Il  Ministro  dello sviluppo economico, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,   stabilisce   con   proprio  decreto  la
          ripartizione  fra  le  regioni  e  le  province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  della  quota  minima  di incremento
          dell'energia   elettrica  prodotta  con  fonti  rinnovabili
          necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del
          consumo  interno  lordo  entro  il  2012,  e dei successivi
          aggiornamenti proposti dall'Unione europea.».
              «169.  Ogni  due  anni,  dopo l'entrata in vigore delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi da  167 a 172, il Ministro
          dello  sviluppo  economico  verifica  per  ogni  regione le
          misure   adottate,   gli   interventi   in   corso,  quelli
          autorizzati,  quelli proposti, i risultati ottenuti al fine
          del  raggiungimento  degli obiettivi di cui al comma 167, e
          ne da' comunicazione con relazione al Parlamento.».