Art. 11 
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della  garanzia
                             dello Stato 
 
  1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni  di  cui
all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,  comma  554  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7  agosto  1997,
n.  266,  fino  al  limite  massimo   di   450   milioni   di   euro,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero  dell'economia
e delle  finanze,  della  provenienza  delle  stesse  risorse,  fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in  termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2. 
  2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1  sono  estesi  alle
imprese artigiane. L'organo competente a  deliberare  in  materia  di
concessione delle garanzie di cui all'articolo  15,  comma  3,  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti  delle
organizzazioni rappresentative  a  livello  nazionale  delle  imprese
artigiane. 
  3. Il 30 per cento per cento della somma  di  cui  al  comma  1  e'
riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo  a  favore  dei
Confidi di cui all'articolo 13 del  decreto-legge  del  30  settembre
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  4. Gli interventi di garanzia del  Fondo  di  cui  all'articolo  2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  sono
assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e  modalita'  da  stabilire  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, comunque nei limiti delle  risorse  destinate  a  tale
scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato. 
  5. La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  potra'  essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle Regioni ed di altri  enti  e  organismi  pubblici,  ovvero  con
l'intervento della  SACE  S.p.a.,  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.