Art. 14
       Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione
dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di
         amministrazione straordinaria e di fondi comuni di
              investimento speculativi (cd. hedge fund)

  1.  Sono  abrogati  i  commi  6  e  7  dell'articolo 19 del decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385.  Ai  soggetti  che, anche
attraverso   societa'   controllate,  svolgono  in  misura  rilevante
attivita'   d'impresa   in   settori   non   bancari  ne'  finanziari
l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  19  del  medesimo  decreto
legislativo  e'  rilasciata  dalla  Banca  d'Italia  ove ricorrano le
condizioni  previste  dallo stesso articolo e, in quanto compatibili,
dalle  relative  disposizioni  di  attuazione. Con riferimento a tali
soggetti  deve  essere  inoltre accertata la competenza professionale
generale   nella   gestione  di  partecipazioni  ovvero,  considerata
l'influenza   sulla  gestione  che  la  partecipazione  da  acquisire
consente  di  esercitare,  la  competenza professionale specifica nel
settore  finanziario.  La  Banca  d'Italia  puo' chiedere ai medesimi
soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
  2.  Il  primo  periodo  del  comma  1 dell'articolo 12, del decreto
legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  e' sostituito dal seguente:
"Fatta  eccezione  per  quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo  e  salvo  che  il  Comitato,  senza oneri aggiuntivi per la
finanza  pubblica,  non individui modalita' operative alternative per
attuare  il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei
principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita', l'Agenzia del
demanio  provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.".
  3.  All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo  il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: "18-bis. Nel caso in
cui  i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia  si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli  articoli  70  e  seguenti,  98  e 100 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria  e creditizia, o nell'articolo 56 del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, recante il testo unico delle disposizioni in
materia  di  intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo'  essere  composto  da  un  numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione  straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla
cessazione  degli  effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  ne  autorizzi  la
chiusura  anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni
momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  seguenti  disposizioni  del
presente  articolo,  intendendosi  comunque  esclusa  ogni competenza
dell'Agenzia  del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da
11  a  17,  ad  eccezione  del comma 13 lettera a). Quanto precede si
applica  anche  agli  intermediari sottoposti alla vigilanza di altre
Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.".
  4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n.  109, le parole "fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti
parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12".
  5.  All'articolo  56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente comma:
      "4.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  effettuate in
attuazione  dell'articolo  27,  comma secondo lettere a) e b-bis), in
vista  della  liquidazione  dei  beni  del cedente, non costituiscono
comunque  trasferimento  di  azienda, di ramo o di parti dell'azienda
agli effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.".
  6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento
dei  partecipanti,  il  regolamento  dei fondi comuni di investimento
speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
    a)  nel  caso di richieste di rimborso complessivamente superiori
in  un  dato  giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo
netto  del  fondo,  la  SGR  puo'  sospendere il rimborso delle quote
eccedente  tale  ammontare  in misura proporzionale alle quote per le
quali  ciascun  sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non
rimborsate   sono   trattate  come  una  nuova  domanda  di  rimborso
presentata  il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali;
    b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo'
pregiudicare  l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la
scissione  parziale  del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in
un  nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero
di  quote  del  nuovo  fondo  uguale a quello che detiene nel vecchio
fondo.  Il  nuovo  fondo  non puo' emettere nuove quote; le quote del
nuovo  fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso
sono liquidate.
  7.  Le  modifiche  al  regolamento dei fondi per l'inserzione delle
clausole  di  cui  al  comma  6  entrano  in  vigore il giorno stesso
dell'approvazione  da  parte  della Banca d'Italia e sono applicabili
anche  alle  domande  di  rimborso  gia'  presentate  ma  non  ancora
regolate.
  8.  Sono  abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un
fondo   speculativo  previsti  da  norme  di  legge  o  dai  relativi
regolamenti di attuazione.
  9.  La  Banca  d'Italia  definisce con proprio regolamento le norme
attuative  dei  commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare
riferimento   alla   definizione   di   attivita'   illiquide,   alle
caratteristiche  dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle
procedure  per  l'approvazione  delle  modifiche  dei  regolamenti di
gestione  dei  fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione
delle  misure  di  cui  al  comma  6,  siano detenute quote di valore
inferiore  al  minimo  previsto  per l'investimento in quote di fondi
speculativi.