Art. 15 
    Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili 
 
  1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e  62,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime  impositivo  ai  fini
dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base  ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  luglio  2002,  esplicano
efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo,  del
medesimo  articolo  1,  con  riguardo  ai  componenti  reddituali   e
patrimoniali  rilevati  in  bilancio   a   decorrere   dall'esercizio
successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.   Tuttavia,
continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale  previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale  esercizio
e di quelli  successivi  delle  operazioni  pregresse  che  risultino
diversamente   qualificate,   classificate,   valutate   e   imputate
temporalmente  ai  fini   fiscali   rispetto   alle   qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali  risultanti  dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei periodi precedenti valgono anche  ai  fini  della  determinazione
della base imponibile dell'IRAP,  come  modificata  dall'articolo  1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007. 
  2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e di eventuali addizionali, secondo le  disposizioni  dei  successivi
commi, le divergenze di cui al  comma  1,  esistenti  all'inizio  del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio. 
  3. Il riallineamento puo' essere  richiesto  distintamente  per  le
divergenze che derivano: 
    a)  dall'adozione  degli  IAS/IFRS  e  che   non   si   sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del
citato testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del
2007  avessero  trovato  applicazione  sin  dal  bilancio  del  primo
esercizio di adozione dei  principi  contabili  internazionali.  Sono
esclusi i disallineamenti emersi in sede di  prima  applicazione  dei
principi contabili internazionali, per effetto dei commi  2,  5  e  6
dell'articolo 13 del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,
nonche' quelli  che  sono  derivati  dalle  deduzioni  extracontabili
operate per effetto della soppressa  disposizione  della  lettera  b)
dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e  quelli  che  si
sarebbero, comunque, determinati anche  a  seguito  dell'applicazione
delle disposizioni dello stesso testo unico,  cosi'  come  modificate
dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007; 
    b) dall'applicazione dell'articolo  13,  commi  2,  5  e  6,  del
decreto legislativo n. 38 del 2005, nonche'  dall'applicazione  della
soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109,  comma  4,
del citato testo unico. 
  4. Il riallineamento delle divergenze di cui al  comma  3,  lettera
a), puo' essere attuato sulla totalita' delle differenze  positive  e
negative e, a tal fine, l'opzione e' esercitata  nella  dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. In tal  caso,  la  somma  algebrica  delle  differenze
stesse, se  positiva,  va  assoggettata  a  tassazione  con  aliquota
ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente,  dell'IRES  e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile  complessivo.  L'imposta  e'
versata in unica soluzione entro il termine  di  versamento  a  saldo
delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso  al
31 dicembre 2007. Se il saldo  e'  negativo,  la  relativa  deduzione
concorre, per quote costanti,  alla  formazione  dell'imponibile  del
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007  e
dei 4 successivi. 
  5. Il riallineamento delle divergenze di cui al  comma  3,  lettera
a),  puo'  essere   attuato,   tramite   opzione   esercitata   nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a  quello
in  corso  al  31  dicembre  2007,  anche  con  riguardo  a   singole
fattispecie.  Per  singole  fattispecie  si  intendono  i  componenti
reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima  natura
ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi  rapporti  di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali  addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione entro il  termine  di  versamento  a  saldo  delle  imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2007. 
  6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2007  sono  intervenute  aggregazioni  aziendali  disciplinate  dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in  base
ai principi contabili internazionali,  il  soggetto  beneficiario  di
tali operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4  o  5,  in
modo  autonomo  con  riferimento  ai  disallineamenti  riferibili   a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione. 
  7. Il riallineamento delle divergenze di cui al  comma  3,  lettera
b),  puo'   essere   attuato   tramite   opzione   esercitata   nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a  quello
in  corso  al  31  dicembre  2007.  In  tal  caso  si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del  2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il  termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a  quello  in  corso  al   31   dicembre   2007.   Limitatamente   al
riallineamento   delle   divergenze    derivanti    dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano le disposizioni  dell'articolo  81,  commi  23  e  24,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  8. Le disposizioni dei commi precedenti  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche in caso di: 
    a) variazioni che intervengono nei  principi  contabili  IAS/IFRS
adottati, rispetto ai valori e alle  qualificazioni  che  avevano  in
precedenza assunto rilevanza fiscale; 
    b) variazioni  registrate  in  sede  di  prima  applicazione  dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007. 
  9. Si applicano le norme in materia di liquidazione,  accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai  fini  delle  imposte
sui redditi. 
  10.  In  deroga  alle  disposizioni  del  comma  2-ter   introdotto
nell'articolo  176  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, comma  46,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e del relativo decreto di  attuazione,  i  contribuenti
possono  assoggettare  i  maggiori  valori  attribuiti  in   bilancio
all'avviamento,  ai  marchi  d'impresa   e   alle   altre   attivita'
immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo  comma  2-ter,
con  l'aliquota  del  16  per  cento,  versando  in  unica  soluzione
l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2007. I  maggiori  valori  assoggettati  ad  imposta  sostitutiva  si
considerano  riconosciuti  fiscalmente  a  partire  dall'inizio   del
periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale   e'   versata   l'imposta
sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103  del  citato  testo
unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n.  446,  del  maggior  valore  dell'avviamento  e  dei  marchi
d'impresa puo' essere effettuata in misura non superiore ad un  nono,
a prescindere dall'imputazione al conto  economico  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale e' versata
l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono
deducibili le quote di ammortamento del maggior  valore  delle  altre
attivita'  immateriali  nel  limite  della  quota  imputata  a  conto
economico e, comunque, in misura non superiore ad un nono del  valore
stesso. 
  11. Le  disposizioni  del  comma  10  sono  applicabili  anche  per
riallineare  i  valori  fiscali  ai  maggiori  valori  attribuiti  in
bilancio ad attivita' diverse da quelle indicate nel  medesimo  comma
10.  In  questo  caso  tali  maggiori  valori  sono  assoggettati   a
tassazione  con  aliquota  ordinaria,  ed  eventuali   maggiorazioni,
rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente  dall'imponibile
complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto.  L'opzione
puo' essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come
definite dal comma 5. 
  12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle  operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007,  nonche'  a  quelle  effettuate  entro  il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma  47,  della
legge  n.  244  del  2007,  il  contribuente  procede  a  riliquidare
l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il  termine
di versamento a saldo delle imposte  relative  al  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
  13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei  mercati
finanziari,  i  soggetti  che  non  adottano  i  principi   contabili
internazionali, nell'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non  destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro  valore
di iscrizione cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio  o,  ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente  approvati
anziche' al valore di  realizzazione  desumibile  dall'andamento  del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere  durevole.  Tale
misura, in relazione all'evoluzione della  situazione  di  turbolenza
dei mercati finanziari, puo' essere estesa  all'esercizio  successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  14. Per le imprese di cui all'articolo  91,  comma  2  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di  cui  al  comma  13  sono  stabilite  dall'ISVAP  con
regolamento, che disciplina altresi' le modalita'  applicative  degli
istituti prudenziali in materia di attivi a copertura  delle  riserve
tecniche e margine di solvibilita' di cui ai Capi III e IV del Titolo
III del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209.  Le  imprese
applicano le disposizioni di cui al presente  comma  previa  verifica
della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi  al
proprio portafoglio assicurativo. 
  15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 13 destinano a una  riserva  indisponibile  utili  di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
applicazione delle disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed  i  valori
di mercato  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  al  netto  del
relativo onere fiscale. In caso di  utili  di  esercizio  di  importo
inferiore a quello della citata differenza, la riserva  e'  integrata
utilizzando riserve di utili disponibili  o,  in  mancanza,  mediante
utili degli esercizi successivi. 
  16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice  ed  equiparate,
che non adottano i principi contabili internazionali nella  redazione
del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree  fabbricabili  e
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa,  risultanti  dal  bilancio  in  corso  al  31
dicembre 2007. 
  17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,  per
il quale il termine di approvazione scade successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, deve  riguardare  tutti  i
beni appartenenti  alla  stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si  intendono  compresi  in  due  distinte  categorie  gli   immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili. 
  18. Il saldo attivo risultante dalle  rivalutazioni  eseguite  deve
essere imputato al capitale o accantonato  in  una  speciale  riserva
designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione, che ai fini  fiscali  costituisce  riserva  in
sospensione di imposta. 
  19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato  con
l'applicazione in capo  alla  societa'  di  una  imposta  sostitutiva
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10  per  cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23. 
  20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede  di  rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita,  con  il  versamento  di  un'imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali con la misura del  10
per  cento  per  gli  immobili  ammortizzabili  e  del  7  per  cento
relativamente agli  immobili  non  ammortizzabili,  da  computare  in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. 
  21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e  21  devono  essere
versate,  a  scelta,  in  un'unica  soluzione  entro  il  termine  di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo
di imposta con riferimento al quale  la  rivalutazione  e'  eseguita,
ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima  scadenza  di  cui
sopra e le  altre  con  scadenza  entro  il  termine  rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale  sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi  legali  con  la
misura  del  3  per  cento  annuo  da  versarsi  contestualmente   al
versamento di ciascuna rata. Gli importi da  versare  possono  essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  23. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto del Ministro delle finanze 13  aprile  2001,  n.  162  e  del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 
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