Art. 16 
      Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 
 
  1. All'articolo 21 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla fine del comma 9 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "La
mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle  entrate
entro 120  giorni  e  dopo  ulteriori  60  giorni  dalla  diffida  ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso."; 
    b) il comma 10 e' soppresso. 
  2. All'articolo 37, del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248  i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
  3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi  da
30 a 32 sono abrogati. 
  4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363  a
366 sono abrogati. 
  5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono  sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo"; 
    b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono  sostituite
dalle seguenti: "un decimo"; 
    c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono  sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo". 
  6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata  nella  domanda
di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge  tutte  le  imprese,  gia'
costituite in forma societaria  alla  medesima  data  di  entrata  in
vigore, comunicano al registro delle  imprese  l'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata.  L'iscrizione   dell'indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  nel  registro  delle  imprese  e   le   sue
successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di  bollo  e
dai diritti di segreteria. 
  7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato comunicano ai rispettivi  ordini  o  collegi  il  proprio
indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. Gli  ordini  e  i  collegi
pubblicano in  un  elenco  consultabile  in  via  telematica  i  dati
identificativi degli iscritti con  il  relativo  indirizzo  di  posta
elettronica certificata. 
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi  dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  istituiscono  una
casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e  ne
danno comunicazione  al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione, che provvede  alla  pubblicazione  di  tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito  delle
risorse disponibili. 
  9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al  comma  8  del
presente  articolo,  che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi
previsti, possono essere  inviate  attraverso  la  posta  elettronica
certificata, senza che il destinatario debba  dichiarare  la  propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo. 
  10. La consultazione per via telematica dei  singoli  indirizzi  di
posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi
o  elenchi  costituiti  al  sensi  del  presente   articolo   avviene
liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi  di  indirizzi  e'
consentita alle sole pubbliche amministrazioni per  le  comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. 
  11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati. 
  12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, recante  "Codice  dell'amministrazione  digitale",  sono
sostituiti dai seguenti: 
      "4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia  di
documenti  analogici  originali,  formati  in  origine  su   supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono  ad  ogni
effetto di legge  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro
conformita' all'originale e' assicurata da chi  lo  detiene  mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto  delle  regole
tecniche di cui all'articolo 71. 
      5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
possono  essere  individuate  particolari  tipologie   di   documenti
analogici originali unici per le quali, in  ragione  di  esigenze  di
natura   pubblicistica,   permane   l'obbligo   della   conservazione
dell'originale analogico oppure,  in  caso  di  conservazione  ottica
sostitutiva,  la   loro   conformita'   all'originale   deve   essere
autenticata da un  notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed
allegata al documento informatico.".