Art. 17
    Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici
       residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta
             alle ricerche fatte in Italia anche in caso
             di incarico da parte di committente estero

   1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori,  che  in  possesso  di  titolo di studio universitario o
equiparato,  siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano
svolto  documentata  attivita' di ricerca o docenza all'estero presso
centri  di  ricerca  pubblici  o privati o universita' per almeno due
anni  continuativi  che  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere
la  loro  attivita'  in  Italia,  e  che  conseguentemente  divengono
fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello Stato, sono imponibili
solo  per  il  10  per  cento,  ai  fini delle imposte dirette, e non
concorrono   alla   formazione  del  valore  della  produzione  netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui
al  presente  comma  si  applica  nel  periodo  d'imposta  in  cui il
ricercatore  diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato
e  nei  due  periodi  di  imposta  successivi  sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge   27   dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modifiche,  si
interpretano  nel  senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta
anche  ai  soggetti  residenti  e  alle  stabili  organizzazioni  nel
territorio  dello  Stato  di  soggetti  non residenti che eseguono le
attivita'  di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione
stipulati  con  imprese  residenti o localizzate in Stati o territori
che  sono  inclusi  nella  lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze  4  settembre  1996,  emanato in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.