Art. 6 
Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del  lavoro
                          e degli interessi 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22  dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari  al  10  per
cento dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12
dicembre 1997, n. 446, forfetariamente  riferita  all'imposta  dovuta
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati  al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese
per il personale dipendente e assimilato  al  netto  delle  deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  a),  1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. 
  2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro  il
termine di cui all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il  rimborso  della
quota delle imposte sui redditi corrispondente alla  quota  dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per il  personale  dipendente  e  assimilato,  i  contribuenti  hanno
diritto, con le modalita' e nei  limiti  stabiliti  al  comma  4,  al
rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento  dell'IRAP
dell'anno  di  competenza,  riferita  forfetariamente   ai   suddetti
interessi e spese per il personale, come  determinata  ai  sensi  del
comma 1. 
  3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via telematica,  qualora  sia  ancora  pendente  il  termine  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
  4. Il rimborso di cui al  comma  2  e'  eseguito  secondo  l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di  euro  per  l'anno
2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400  milioni  di  euro  per
l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento  dei  rimborsi,  si
provvedera'   all'integrazione   delle   risorse    con    successivi
provvedimenti   legislativi.   Con   provvedimento   del    Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate   sono   stabilite   le   modalita'   di
presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di  attuazione
del presente articolo.