Art. 7 
Pagamento  dell'IVA  al  momento   dell'effettiva   riscossione   del
                            corrispettivo 
 
  1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via  sperimentale,  le
disposizioni dell'articolo 6,  quinto  comma,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si
applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di  servizi
effettuate nei confronti di cessionari  o  committenti  che  agiscono
nell'esercizio di impresa, arte  o  professione.  L'imposta  diviene,
comunque, esigibile dopo  il  decorso  di  un  anno  dal  momento  di
effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel
caso in cui il cessionario o il committente, prima  del  decorso  del
termine annuale, sia stato assoggettato  a  procedure  concorsuali  o
esecutive. Le disposizioni del presente comma non si  applicano  alle
operazioni  effettuate  dai  soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi
speciali di applicazione dell'imposta, nonche'  a  quelle  fatte  nei
confronti  di  cessionari  o  committenti  che  assolvono   l'imposta
mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le  operazioni
di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si  tratta
di  operazione   con   imposta   ad   esigibilita'   differita,   con
l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale  annotazione,
si applicano le disposizioni dell'articolo  6,  quinto  comma,  primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. 
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1  e  subordinata
alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista  dalla  direttiva
2006/112/Ce del Consiglio, del 28  novembre  2006.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della
predetta  autorizzazione  e  delle  risorse  derivanti  dal  presente
decreto, il volume d'affari dei contribuenti  nei  cui  confronti  e'
applicabile  la  disposizione  del  comma  1   nonche'   ogni   altra
disposizione di attuazione del presente articolo.