Art. 2
      Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23,
                della legge 24 dicembre 2003, n. 350

  1.  All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  "1°  gennaio  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010".
  2.  All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  "1°  gennaio  2007"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010".