Art. 2. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   agli
intermediari finanziari, agli intermediari finanziari  comunitari  ed
extracomunitari, ai soggetti non operanti nei confronti del  pubblico
di cui all'articolo 113  del  Testo  unico,  ai  cambiavalute  ed  ai
confidi.