Art. 3. 
 
 
   Attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma 
 
 
  1. Per attivita' di concessione di  finanziamenti  sotto  qualsiasi
forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il  rilascio
di garanzie sostitutive del credito  e  di  impegni  di  firma.  Tale
attivita' comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso
con operazioni di : 
   a) locazione finanziaria; 
   b) acquisto di crediti; 
   c) credito al consumo, cosi' come definito dall'articolo  121  del
Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione  di
pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita  di
beni e servizi nel territorio della Repubblica; 
   d) credito ipotecario; 
   e) prestito su pegno; 
   f) rilascio  di  fideiussioni,  l'avallo,  l'apertura  di  credito
documentaria,  l'accettazione,  la  girata,  l'impegno  a   concedere
credito, nonche' ogni altra  forma  di  rilascio  di  garanzie  e  di
impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di
firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in  esclusiva  e
rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.