Art. 5. 
 
 
          Attivita' di prestazione di servizi di pagamento 
 
 
  1. Per prestazione di servizi di pagamento si  intende  l'attivita'
di: 
   a) incasso e trasferimento di fondi; 
   b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite
addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalita'; 
   c) compensazione di debiti e crediti; 
   d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di  altri
mezzi  di  pagamento,  nel  rispetto  del  divieto  di  raccolta  del
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11 del Testo unico. 
  2. Non rientrano nella  prestazione  di  servizi  di  pagamento  le
attivita' di: 
   a) recupero crediti; 
   b) trasporto e consegna di valori; 
   c) emissione o gestione, da  parte  di  un  fornitore  di  beni  o
servizi, di carte prepagate  utilizzabili  esclusivamente  presso  lo
stesso  o,  in  base  ad  un  accordo  commerciale  con  l'emittente,
all'interno di una  rete  limitata  di  prestatori  di  tali  beni  o
servizi; 
   d) emissione o gestione, da  parte  di  un  fornitore  di  beni  o
servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili  esclusivamente
presso  lo  stesso  o,  in  base  ad  un  accordo   commerciale   con
l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori  di  tali
beni o servizi; 
   e) mera distribuzione di carte di credito e di debito; 
   f) trasferimento di fondi, svolto in via strumentale alla  propria
attivita' principale, a condizione che il soggetto che effettua  tali
operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi.