Art. 6. 
 
 
 
              Attivita' di assunzione di partecipazioni 
 
 
  1. Per assunzione  di  partecipazioni  si  intende  l'attivita'  di
acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno  da  titoli,
sul capitale di altre imprese. 
  2. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame
con  le  imprese  partecipate  per  lo  sviluppo  dell'attivita'  del
partecipante.  Si  ha  in  ogni  caso  attivita'  di  assunzione   di
partecipazioni quando il  partecipante  sia  titolare  di  almeno  un
decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.