Art. 6. Attivita' di assunzione di partecipazioni 1. Per assunzione di partecipazioni si intende l'attivita' di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. 2. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attivita' del partecipante. Si ha in ogni caso attivita' di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.