Art. 7. Altre attivita' finanziarie esercitabili 1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attivita' indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge, le attivita' previste all'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico, numeri da 2 a 12 e numero 15.