Art. 7. 
 
 
              Altre attivita' finanziarie esercitabili 
 
 
  1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attivita' indicate  agli
articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, possono esercitare,  fatte
salve le riserve di attivita'  previste  dalla  legge,  le  attivita'
previste all'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico, numeri
da 2 a 12 e numero 15.