Art. 8. Attivita' strumentali e connesse 1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attivita' strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. 2. E' strumentale l'attivita' che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attivita' strumentali quelle di: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b) gestione di immobili ad uso funzionale; c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d) formazione e addestramento del personale. 3. E' connessa l'attivita' accessoria che comunque consente di sviluppare l'attivita' esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attivita' connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di sicurezza.