Art. 8. 
 
 
                  Attivita' strumentali e connesse 
 
 
  1.  Gli  intermediari  finanziari  possono   esercitare   attivita'
strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. 
  2. E' strumentale l'attivita' che ha carattere ausiliario  rispetto
a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le  attivita'
strumentali quelle di: 
   a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; 
   b) gestione di immobili ad uso funzionale; 
   c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; 
   d) formazione e addestramento del personale. 
  3. E' connessa l'attivita'  accessoria  che  comunque  consente  di
sviluppare l'attivita' esercitata. A titolo indicativo, costituiscono
attivita' connesse la prestazione di servizi di: 
   a) informazione commerciale; 
   b) locazione di cassette di sicurezza.