Art. 9
          Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali
                     provenienti da demolizioni

  1.  I  materiali  derivanti  dal  crollo  degli  edifici pubblici e
privati,  nonche'  quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici
danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D
della  parte  IV  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
rifiuti  urbani  con  codice  CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di
raccolta   e   trasporto   presso  le  aree  di  deposito  temporaneo
individuate.
  2.   Ai   fini   dei  conseguenti  adempimenti  amministrativi,  il
produttore  dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera
b),  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il comune di
origine  dei  rifiuti  stessi, che comunica al Commissario delegato i
dati  relativi  alle  attivita'  di  raccolta,  trasporto, selezione,
recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  effettuate  e ne rendiconta i
relativi oneri.
  3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni
dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma
1  presenti  su  aree  pubbliche  o  private  da parte di soggetti in
possesso  dei  necessari  titoli  abilitativi,  anche  in deroga alle
procedure  di  cui  all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei
rifiuti  pericolosi,  con  il  concorso dell'Agenzia regionale per la
tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio,
al  fine  di  assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente.
  4.  L'ISPRA  assicura  il  coordinamento delle attivita' realizzate
dell'Agenzia  regionale  per  la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai
sensi   del   presente   articolo,  nonche'  il  necessario  supporto
tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
  5.  In  deroga  all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono autorizzate le
attivita' degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui
al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
  6.  In  deroga  all'articolo  212  del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  i  termini  di  validita'  delle iscrizioni all'Albo
nazionale  dei  gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale
dell'Abruzzo  del  medesimo  Albo,  sono  sospesi  fino al ripristino
dell'operativita'  della  sezione  regionale  dell'Albo.  Nel periodo
transitorio,  le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal
Comitato nazionale dell'Albo.
  7.  Allo  scopo  di  assicurare  la  continuita' delle attivita' di
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  ed evitare emergenze ambientali ed
igienico   sanitarie   nel   territorio  interessato  dal  terremoto,
considerata  l'imminente  saturazione della discarica sita nel comune
di Poggio Picenze, e' autorizzata da parte della Regione, sentiti gli
enti  locali  interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della
normativa  comunitaria  tecnica  di  settore,  di siti da destinare a
discarica  presso i comuni di Barisciano - localita' Forfona e Poggio
Picenze  -  localita'  Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo
smaltimento  dei  rifiuti  contraddistinti  dai  seguenti codici CER:
19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
  8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive modificazioni,
nonche'  all'articolo  8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003,
n.  36,  e  previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle
condizioni  di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da
effettuarsi   con   il   supporto  tecnico-scientifico  dell'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca ambientale, la Regione
provvede  alla  individuazione  di siti di discarica finalizzati allo
smaltimento  dei  rifiuti  di  cui  al  presente articolo, adottando,
sentito  l'ISPRA,  provvedimenti di adeguamento e completamento degli
interventi  di  ripristino  ambientale  di  cui  all'articolo  17 del
decreto  legislativo  13  gennaio  2003, n. 36, anche successivamente
all'eventuale utilizzo.
  9.  Con  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del mare, sentito l'ISPRA, possono essere
definite le modalita' operative per la gestione dei rifiuti di cui al
presente articolo.