Art. 10.
     (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento
               delle funzioni trasferite alle regioni)

1.  I  decreti  legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al
finanziamento  delle  funzioni trasferite alle regioni, nelle materie
di  loro  competenza  legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e
quarto  comma,  della  Costituzione, sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
 a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei
costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
 b) riduzione  delle  aliquote  dei tributi erariali e corrispondente
aumento:
  1) per  le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero
1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1)
e 2);
  2) per  le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero
2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h),
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4;
 c) aumento   dell'aliquota   della  compartecipazione  regionale  al
gettito  dell'IVA  destinata  ad  alimentare  il  fondo perequativo a
favore delle regioni con minore capacita' fiscale per abitante ovvero
della   compartecipazione   all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche;
 d) definizione  delle  modalita'  secondo  le  quali  si effettua la
verifica  periodica  della congruita' dei tributi presi a riferimento
per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma
1,  lettera  g),  sia  in  termini  di  gettito  sia  in  termini  di
correlazione con le funzioni svolte.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Per  il  testo dell'art. 117 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.