Art. 10. (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato; b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento: 1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2); 2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4; c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacita' fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) definizione delle modalita' secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruita' dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.