Art. 7.
          (Principi e criteri direttivi relativi ai tributi
               delle regioni e alle compartecipazioni
                  al gettito dei tributi erariali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi
delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) le  regioni  dispongono  di  tributi  e  di  compartecipazioni al
gettito   dei   tributi   erariali,   in  via  prioritaria  a  quello
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA), in grado di finanziare le
spese  derivanti  dall'esercizio  delle funzioni nelle materie che la
Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente
nonche'  le spese relative a materie di competenza esclusiva statale,
in   relazione   alle   quali   le   regioni   esercitano  competenze
amministrative;
 b) per tributi delle regioni si intendono:
  1) i  tributi  propri  derivati,  istituiti  e  regolati  da  leggi
statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;
  2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
  3) i  tributi  propri  istituiti dalle regioni con proprie leggi in
relazione   ai  presupposti  non  gia'  assoggettati  ad  imposizione
erariale;
 c) per  i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con
propria  legge,  possono modificare le aliquote e disporre esenzioni,
detrazioni  e  deduzioni  nei  limiti e secondo criteri fissati dalla
legislazione  statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per
i  tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria
legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle
addizionali  e  possono  disporre  detrazioni  entro i limiti fissati
dalla legislazione statale;
 d) le modalita' di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi
regionali  istituiti  con legge dello Stato e delle compartecipazioni
ai  tributi  erariali  sono  definite  in conformita' al principio di
territorialita'  di  cui  all'articolo  119 della Costituzione. A tal
fine, le suddette modalita' devono tenere conto:
  1) del  luogo  di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i
consumi; per i servizi, il luogo di' consumo puo' essere identificato
nel domicilio del soggetto fruitore finale;
  2) della  localizzazione  dei  cespiti,  per  i  tributi basati sul
patrimonio;
  3) del  luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla
produzione;
  4) della  residenza  del  percettore,  per  i  tributi  riferiti ai
redditi delle persone fisiche;
 e) il  gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni
al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Per  il  testo dell'art. 119 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda la nota all'art. 1.