Art. 8.
            (Principi e criteri direttivi sulle modalita'
              di esercizio delle competenze legislative
                    e sui mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura
delle  funzioni  spettanti  alle  regioni,  nonche'  al  principio di
autonomia  di  entrata  e  di  spesa  fissato dall'articolo 119 della
Costituzione,  i  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  2 sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 a) classificazione  delle  spese  connesse  a  materie di competenza
legislativa  di  cui  all'articolo  117,  terzo e quarto comma, della
Costituzione  nonche'  delle  spese  relative a materie di competenza
esclusiva  statale,  in  relazione  alle  quali le regioni esercitano
competenze amministrative; tali spese sono:
  1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione;
  2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);
  3) spese  finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti
dell'Unione   europea  e  con  i  cofinanziamenti  nazionali  di  cui
all'articolo 16;
 b) definizione  delle  modalita' per cui le spese riconducibili alla
lettera  a),  numero  1),  sono  determinate  nel  rispetto dei costi
standard  associati  ai  livelli essenziali delle prestazioni fissati
dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti
locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su
tutto il territorio nazionale;
 c) definizione delle modalita' per cui per la spesa per il trasporto
pubblico    locale,    nella    determinazione   dell'ammontare   del
finanziamento,  si tiene conto della fornitura di un livello adeguato
del  servizio  su  tutto  il  territorio  nazionale nonche' dei costi
standard;
 d) definizione  delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera
a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e
base   imponibile  uniformi,  di  tributi  propri  derivati,  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  b), numero 1), dell'addizionale
regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche e della
compartecipazione  regionale all'IVA nonche' con quote specifiche del
fondo   perequativo,   in  modo  tale  da  garantire  nelle  predette
condizioni  il  finanziamento  integrale  in ciascuna regione; in via
transitoria,  le  spese di cui al primo periodo sono finanziate anche
con  il  gettito  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive
(IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
 e) definizione  delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera
a),  numero  2),  sono  finanziate  con il gettito dei tributi di cui
all'articolo   7,  comma  1,  lettera  b),  e  con  quote  del  fondo
perequativo di cui all'articolo 9;
 f) soppressione  dei  trasferimenti statali diretti al finanziamento
delle  spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei
contributi  erariali  in  essere sulle rate di ammortamento dei mutui
contratti dalle regioni;
 g) definizione  delle  modalita'  per  cui le aliquote dei tributi e
delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui
alla  lettera  a),  numero  1),  sono  determinate  al livello minimo
assoluto   sufficiente  ad  assicurare  il  pieno  finanziamento  del
fabbisogno  corrispondente  ai  livelli essenziali delle prestazioni,
valutati  secondo  quanto  previsto  dalla  lettera  b),  in una sola
regione;   definizione,   altresi',   delle   modalita'  per  cui  al
finanziamento  dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni
ove  il  gettito  tributario e' insufficiente concorrono le quote del
fondo perequativo di cui all'articolo 9;
 h) definizione  delle  modalita'  per  cui l'importo complessivo dei
trasferimenti  statali  diretti  al  finanziamento delle spese di cui
alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli gia' destinati
al  fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge
28  dicembre  1995,  n.  549,  e attualmente corrisposti a valere sul
gettito  dell'IRAP, e' sostituito dal gettito derivante dall'aliquota
media   di  equilibrio  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche.  Il nuovo valore dell'aliquota deve
essere  stabilito  sul livello sufficiente ad assicurare al complesso
delle  regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente
l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;
 i) definizione  delle  modalita'  per  cui agli oneri delle funzioni
amministrative  eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in
attuazione  dell'articolo  118  della  Costituzione,  si provvede con
adeguate  forme  di'  copertura  finanziaria  coerenti con i principi
della  presente  legge  e  secondo le modalita' di cui all'articolo 7
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
2.  Nelle  forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa
Stato-regioni  sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede
secondo   quanto   previsto   dal  presente  articolo  per  le  spese
riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).
3.  Nelle  spese  di  cui  al  comma  1,  lettera a), numero 1), sono
comprese  quelle  per la sanita', l'assistenza e, per quanto riguarda
l'istruzione,   le   spese   per   lo   svolgimento   delle  funzioni
amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.
 
          Note all'art. 8:
             -  Per  il  testo dell'art. 119 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda la nota all'art. 1.
             -  Per  il  testo dell'art. 117 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda la nota all'art. 2.
             -  Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della
          legge   28  dicembre  1995,  n.  549,  recante  «Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica»:
             «2. A decorrere dall'anno 1997, e' istituito nello stato
          di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo
          per la corresponsione in favore delle regioni di un importo
          pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato
          nell'anno  1996  ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente
          articolo  e  l'ammontare  dei  trasferimenti indicati nella
          tabella  C  allegata  alla  presente legge; tale importo e'
          aumentato  per gli anni successivi del tasso programmato di
          inflazione   previsto   dal   Documento  di  programmazione
          economico-finanziaria.
             3.   Per   ogni  anno  a  partire  dal  1998,  l'aumento
          percentuale  della  quota  spettante  a ciascuna regione e'
          calcolato  con  riferimento  alla differenza, calcolata sui
          valori   per   abitante,   tra  importo  dei  trasferimenti
          soppressi  rilevato  nella tabella C allegata alla presente
          legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le
          regioni  ove  tale differenza e' inferiore al valore medio,
          le  quote  del  fondo  perequativo  aumentano  in relazione
          diretta  a  tale  differenza,  in misura pari a zero per la
          regione  ove  la  differenza  e'  minima  e  pari  al tasso
          d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza
          e'  massima.  Quando  in una regione il gettito dell'accisa
          diventa  superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del
          fondo  perequativo  viene  ridotta in misura pari al 50 per
          cento  della  eccedenza. Per le regioni ove tale differenza
          e'   superiore  al  valore  medio  e  per  le  regioni  del
          Mezzogiorno,  le  quote del fondo perequativo delle singole
          regioni   aumentano   tutte   in   misura   pari  al  tasso
          d'inflazione programmato.».
             -  Per  il  testo dell'art. 118 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5
          giugno 2003, n. 131:
             «Art. 7. (Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in
          materia  di  esercizio delle funzioni amministrative). - 1.
          Lo  Stato  e  le Regioni, secondo le rispettive competenze,
          provvedono  a  conferire le funzioni amministrative da loro
          esercitate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  attribuendo  a Province,
          Citta'  metropolitane,  Regioni  e Stato soltanto quelle di
          cui  occorra  assicurare  l'unitarieta'  di  esercizio, per
          motivi   di   buon   andamento,   efficienza   o  efficacia
          dell'azione  amministrativa  ovvero per motivi funzionali o
          economici o per esigenze di programmazione o di omogeneita'
          territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione
          di  ulteriori  funzioni,  delle  attribuzioni degli enti di
          autonomia  funzionale,  anche  nei settori della promozione
          dello  sviluppo  economico  e  della  gestione dei servizi.
          Stato,  Regioni,  Citta'  metropolitane, Province, Comuni e
          Comunita'  montane  favoriscono  l'autonoma  iniziativa dei
          cittadini,  singoli  o  associati,  per  lo  svolgimento di
          attivita'  di  interesse generale, sulla base del principio
          di  sussidiarieta'.  In  ogni  caso,  quando sono impiegate
          risorse  pubbliche,  si  applica  l'art.  12  della legge 7
          agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative
          non  diversamente  attribuite  spettano  ai  Comuni, che le
          esercitano  in forma singola o associata, anche mediante le
          Comunita' montane e le unioni dei Comuni.
             2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, e comunque ai
          fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base
          degli  accordi  con  le  Regioni  e le autonomie locali, da
          concludere  in  sede  di  Conferenza  unificata, diretti in
          particolare  all'individuazione  dei  beni  e delle risorse
          finanziarie,  umane, strumentali e organizzative necessarie
          per  l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire,
          il  Governo,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
          regionali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al
          Parlamento  uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi
          dell'art.  3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale,
          per  il  recepimento  dei  suddetti  accordi.  Ciascuno dei
          predetti  disegni  di legge deve essere corredato da idonea
          relazione  tecnica  e  non  deve  recare oneri aggiuntivi a
          carico  della  finanza  pubblica. Le disposizioni di cui al
          presente  comma  si  applicano fino alla data di entrata in
          vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in
          attuazione dell'art. 119 della Costituzione.
             3.   Sulla  base  dei  medesimi  accordi  e  nelle  more
          dell'approvazione  dei  disegni di legge di cui al comma 2,
          lo  Stato  puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
          risorse  secondo  principi  di invarianza di spesa e con le
          modalita'  previste  al numero 4) del punto II dell'Acc. 20
          giugno  2002,  recante intesa interistituzionale tra Stato,
          regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   tenendo   conto   delle   previsioni  di  spesa
          risultanti   dal  bilancio  dello  Stato  e  del  patto  di
          stabilita'.   Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli
          articoli  3,  7,  commi  8,  9,  10  e  11, e 8 del decreto
          legislativo  31  marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
          ciascuno   dei   quali  deve  essere  corredato  di  idonea
          relazione   tecnica,   sono   trasmessi   alle  Camere  per
          l'acquisizione   del  parere  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere  finanziario,  da  rendere  entro  trenta  giorni
          dall'assegnazione.
             4.  Le  Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
          Camere  una  proroga  di venti giorni per l'espressione del
          parere,   qualora   cio'   si   renda   necessario  per  la
          complessita'  della materia o per il numero degli schemi di
          decreto  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame delle
          Commissioni.  Qualora  sia  concessa, ai sensi del presente
          comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
          i  termini  per  l'adozione  dei  decreti sono prorogati di
          venti  giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
          quello  prorogato ai sensi del presente comma, senza che le
          Commissioni   abbiano   espresso  i  pareri  di  rispettiva
          competenza,  i  decreti possono comunque essere adottati. I
          decreti   sono   adottati  con  il  concerto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  devono  conformarsi ai
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari  competenti per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario  nelle parti in cui
          essi formulano identiche condizioni.
             5.  Nell'adozione  dei  decreti,  si  tiene  conto delle
          indicazioni   contenute  nel  Documento  di  programmazione
          economico-finanziaria,  come  approvato  dalle  risoluzioni
          parlamentari.  Dalla data di entrata in vigore dei suddetti
          decreti  o  da  quella  diversa  indicata  negli stessi, le
          Regioni  o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
          delle  funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite.
          Tali  decreti  si  applicano  fino  alla data di entrata in
          vigore delle leggi di cui al comma 2.
             6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
          previsti  dal presente articolo, le funzioni amministrative
          continuano  ad  essere  esercitate  secondo le attribuzioni
          stabilite  dalle  disposizioni  vigenti,  fatti  salvi  gli
          effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
             7.  La  Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
          finanza  pubblica,  verifica il rispetto degli equilibri di
          bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane
          e  Regioni,  in relazione al patto di stabilita' interno ed
          ai    vincoli   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
          all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
          Corte  dei  conti  verificano,  nel  rispetto  della natura
          collaborativa    del    controllo    sulla   gestione,   il
          perseguimento  degli  obiettivi posti dalle leggi statali o
          regionali   di   principio   e  di  programma,  secondo  la
          rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
          degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
          e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
          consigli  degli enti controllati, salvo quanto disposto dal
          terzo  periodo  del  presente  comma.  Nelle  relazioni  al
          Parlamento  di  cui  all'art.  3,  comma  6, della legge 14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'art.
          13  del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
          successive  modificazioni,  la  Corte  dei  conti riferisce
          anche  sulla  base  dei  dati e delle informazioni raccolti
          dalle  sezioni  regionali  di  controllo.  Resta  ferma  la
          potesta'  delle  Regioni a statuto speciale, nell'esercizio
          della  loro  competenza, di adottare particolari discipline
          nel    rispetto    delle   suddette   finalita'.   Per   la
          determinazione   dei  parametri  di  gestione  relativa  al
          controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli
          studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
             8.  Le  Regioni  possono  richiedere  ulteriori forme di
          collaborazione  alle  sezioni  regionali di controllo della
          Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria
          e  dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
          nonche'   pareri   in  materia  di  contabilita'  pubblica.
          Analoghe  richieste  possono  essere  formulate,  di  norma
          tramite  il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,
          anche da Comuni, Province e Citta' metropolitane.
             8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
          conti  possono  essere  integrate,  senza  nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati,
          salva  diversa  previsione  dello  statuto  della  Regione,
          rispettivamente  dal  Consiglio  regionale  e dal Consiglio
          delle  autonomie  locali  oppure,  ove  tale organo non sia
          stato  istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
          indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e
          delle  Province  a livello regionale. I predetti componenti
          sono  scelti  tra  persone che, per gli studi compiuti e le
          esperienze  professionali  acquisite,  sono particolarmente
          esperte    nelle   materie   aziendalistiche,   economiche,
          finanziarie,  giuridiche  e contabili; i medesimi durano in
          carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
          predetti  componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
          la  durata  dell'incarico,  a  quello dei consiglieri della
          Corte  dei  conti,  con  oneri  finanziari  a  carico della
          Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  con  le  modalita' previste dal secondo
          comma  dell'articolo unico del decreto del Presidente della
          Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
             9. Abrogato.».