Art. 9.
               (Principi e criteri direttivi in ordine
      alla determinazione dell'entita' e del riparto del fondo
                 perequativo a favore delle regioni)

1.  I  decreti  legislativi  di cui all'articolo 2, in relazione alla
determinazione  dell'entita'  e  del  riparto  del  fondo perequativo
statale  di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione
degli  articoli  117,  secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma,
della  Costituzione,  sono  adottati  secondo  i  seguenti principi e
criteri direttivi:
 a) istituzione  del  fondo  perequativo  a  favore delle regioni con
minore   capacita'  fiscale  per  abitante,  alimentato  dal  gettito
prodotto  da  una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per
le  spese  di  cui  all'articolo  8,  comma 1, lettera a), numero 1),
nonche'  da  una  quota  del  gettito  del  tributo  regionale di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo
8,  comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate
senza vincolo di destinazione;
 b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle
capacita' fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze
tra  i  territori  con  diverse  capacita' fiscali per abitante senza
alterarne   l'ordine   e   senza  impedirne  la  modifica  nel  tempo
conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;
 c) definizione  delle  modalita' per cui le risorse del fondo devono
finanziare:
  1) la  differenza  tra  il  fabbisogno  finanziario necessario alla
copertura  delle  spese  di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
numero  1),  calcolate  con  le  modalita' di cui alla lettera b) del
medesimo  comma 1, dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi
ad  esse  dedicati,  determinato con l'esclusione delle variazioni di
gettito  prodotte  dall'esercizio  dell'autonomia  tributaria nonche'
dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale
nell'attivita' di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale
copertura  delle  spese  corrispondenti  al fabbisogno standard per i
livelli essenziali delle prestazioni;
  2) le  esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente
articolo;
 d) definizione  delle  modalita'  per  cui  la  determinazione delle
spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle
capacita'  fiscali  da  perequare  e  dei  vincoli  risultanti  dalla
legislazione  intervenuta  in  attuazione  dell'articolo 117, secondo
comma,   lettera  m),  della  Costituzione,  in  modo  da  assicurare
l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;
 e) e'  garantita la copertura del differenziale certificato positivo
tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il
gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale,
alla  regione  con  riferimento  alla  quale  e' stato determinato il
livello  minimo  sufficiente  delle  aliquote  dei  tributi  ai sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  lettere  d)  e  g),  tali da assicurare
l'integrale  finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle
prestazioni;  nel  caso  in  cui  l'effettivo gettito dei tributi sia
superiore  ai  dati  previsionali,  il  differenziale  certificato e'
acquisito al bilancio dello Stato;
 f) definizione   delle   modalita'   per  cui  le  quote  del  fondo
perequativo  per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico
locale  sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze
tra  i territori con diverse capacita' fiscali per abitante e, per le
spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui
e' assicurata l'integrale copertura;
 g) definizione  delle  modalita'  in base alle quali per le spese di
cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera a), numero 2), le quote del
fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:
  1) le  regioni  con  maggiore capacita' fiscale, ossia quelle nelle
quali   il   gettito  per  abitante  del  tributo  regionale  di  cui
all'articolo  8,  comma  1,  lettera  h),  supera  il  gettito  medio
nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;
  2) le  regioni  con  minore  capacita'  fiscale, ossia quelle nelle
quali   il   gettito  per  abitante  del  tributo  regionale  di  cui
all'articolo  8,  comma  1, lettera h), e' inferiore al gettito medio
nazionale  per  abitante,  partecipano  alla  ripartizione  del fondo
perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre
regioni,   in   relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
interregionali  di  gettito  per  abitante  per  il  medesimo tributo
rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
  3) la  ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene  conto,  per le
regioni  con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con
i  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  2,  del fattore della
dimensione   demografica   in   relazione   inversa  alla  dimensione
demografica stessa;
 h) definizione   delle   modalita'   per  cui  le  quote  del  fondo
perequativo  risultanti  dalla  applicazione  della  lettera  d) sono
distintamente  indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione.
 
          Note all'art. 9:
             -  Per  il  testo dell'art. 119 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
             -  Per  il  testo dell'art. 117 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.