Art. 24.

                   Ambito di applicazione e durata

  1.  Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
dei  carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
  2.  Le  disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai  periodi  dal  1°  gennaio  2006  al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa  e  dal  1°  gennaio  2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 11
settembre  2007,  n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento  di  concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
 
          Nota all'art. 24:
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre  2007,  n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
          sindacale  e  del  provvedimento  di  concertazione  per il
          personale   non   dirigente   delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento   civile   e  militare  (quadriennio  normativo
          2006-2009  e  biennio  economico  2006-2007», e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18  ottobre  2007,  n.  243,
          supplemento ordinario.