Art. 24.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Nota all'art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243,
supplemento ordinario.