Art. 25.
Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29
novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente
e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella
seguente:
=====================================================================
Stipendi a | | | Stipendi annui
decorrere dal 1° | |Incrementi mensili | lordi (12
febbraio 2007 |Parametri| lordi | mensilita')
---------------------------------------------------------------------
Gradi | | euro | euro
=====================================================================
Tenente Colonnello/| | |
Maggiore | 150,00 | 127,50 | 24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 122,83 | 23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 118,15 | 22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 113,26 | 21.946,28
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante s.UPS | | |
"Luogotenente"/ | | |
Maresciallo | | |
Aiutante | | |
"Luogotenente" | 139,00 | 118,1522.893,30 |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante s.UPS / | | |
Maresciallo | | |
Aiutante (con 8 | | |
anni nel grado) | 135,50 | 115,18 | 22.316,85
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante s.UPS / | | |
Maresciallo | | |
Aiutante | 133,00 | 113,05 | 21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo | 128,00 | 108,80 | 21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Ordinario | 124,00 | 105,40 | 20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 102,64 | 19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 122,50 | 104,13 | 20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo | 120,25 | 102,21 | 19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere | 116,25 | 98,81 | 19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere | 112,25 | 95,41 | 18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 113,50 | 96,48 | 18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto | 111,50 | 94,77 | 18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Appuntato | 108,00 | 91,80 | 17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto | | |
/ Finanziere scelto| 104,50 | 88,83 | 17.211,15
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere / | | |
Finanziere | 101,25 | 86,06 | 16.675,88
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli
incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170.
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 20 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, individuato
nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
----> Vedere tabella a pag. 52 <----
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:
----> Vedere tabella a pag. 53 <----
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:
----> Vedere tabella a pag. 54 <----
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
di vacanza contrattuale, dall'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301.».
- Per il testo dell'articolo 15 del decreto legge 1
ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei
parametri stipendiali per il personale non dirigente delle
Forze di polizia e delle Forze armate, a norma
dell'articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 86»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173,
supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 2.
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante «Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 10, dellalegge 8
agosto 1995, n. 335, recante«Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 2.