Art. 25.

                           Nuovi stipendi

  1.  La  decorrenza  degli  stipendi annui lordi del personale delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare di cui all'articolo 20,
comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007,  n.  170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1°
ottobre  2007,  n.  159,  convertito con modificazioni nella legge 29
novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
  2.  Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente
e  i  relativi  incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella
seguente:

=====================================================================
    Stipendi a     |         |                   |  Stipendi annui
 decorrere dal 1°  |         |Incrementi mensili |     lordi (12
   febbraio 2007   |Parametri|       lordi       |    mensilita')
---------------------------------------------------------------------
      Gradi        |         |       euro        |       euro
=====================================================================
Tenente Colonnello/|         |                   |
Maggiore           | 150,00  |      127,50       |     24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano           | 144,50  |      122,83       |     23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Tenente            | 139,00  |      118,15       |     22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       | 133,25  |      113,26       |     21.946,28
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante s.UPS     |         |                   |
"Luogotenente"/    |         |                   |
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante           |         |                   |
"Luogotenente"     | 139,00  |  118,1522.893,30  |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante s.UPS /   |         |                   |
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante (con 8    |         |                   |
anni nel grado)    | 135,50  |      115,18       |     22.316,85
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante s.UPS /   |         |                   |
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante           | 133,00  |      113,05       |     21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo   | 128,00  |      108,80       |     21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Ordinario          | 124,00  |      105,40       |     20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        | 120,75  |      102,64       |     19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo    |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             | 122,50  |      104,13       |     20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo    | 120,25  |      102,21       |     19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere         | 116,25  |       98,81       |     19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere    | 112,25  |       95,41       |     18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             | 113,50  |       96,48       |     18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   | 111,50  |       94,77       |     18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Appuntato          | 108,00  |       91,80       |     17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto |         |                   |
/ Finanziere scelto| 104,50  |       88,83       |     17.211,15
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere /      |         |                   |
Finanziere         | 101,25  |       86,06       |     16.675,88

  3.   Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai  commi
precedenti,  per  la  quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale,  conglobata  dal  1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo 30 maggio
2003,  n.  193,  non  modifica  la base di calcolo ai fini della base
pensionabile  di  cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni,  e  dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento  complessivo  fruito,  in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
  4.  I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma  2  riassorbono  gli
incrementi  attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 20
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170.
 
          Nota all'art. 25:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
             «Art.  20 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
          valore  del  punto  parametrale, stabilito dall'articolo 9,
          comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
          novembre  2004,  n.  301,  e'  fissato in euro 155,39 annui
          lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze
          di    polizia    ad   ordinamento   militare,   individuato
          nell'articolo  9, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica   5   novembre   2004,  n.  301,  e',  pertanto,
          incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
          valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 52   <----

             2.   Dal   1°   febbraio   2007,  il  valore  del  punto
          parametrale,   stabilito  dall'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
          301,  e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento
          stipendiale   del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 novembre
          2004,  n.  301,  e',  pertanto,  incrementato  delle misure
          mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
          alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 53   <----

             3.   Dal   1°   settembre  2007,  il  valore  del  punto
          parametrale,   stabilito  dall'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
          301,  e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento
          stipendiale   del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 novembre
          2004,  n.  301,  e',  pertanto,  incrementato  delle misure
          mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
          alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 54   <----

             4.  Il  trattamento  stipendiale, come rideterminato dai
          commi    precedenti,    per   la   quota   parte   relativa
          all'indennita'  integrativa  speciale,  conglobata  dal  1°
          gennaio  2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
          non  modifica  la  base  di  calcolo  ai  fini  della  base
          pensionabile  di  cui  alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
          successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
          2,  comma  10,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
          effetti  diretti  e  indiretti  sul trattamento complessivo
          fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
          servizio all'estero.
             5.  Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
          l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
          di  vacanza  contrattuale,  dall'articolo  8,  comma 3, del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
          301.».
             -  Per  il  testo  dell'articolo  15 del decreto legge 1
          ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'articolo 3, comma 1, del decreto
          legislativo  30  maggio  2003, n. 193, recante «Sistema dei
          parametri  stipendiali per il personale non dirigente delle
          Forze   di   polizia   e   delle   Forze  armate,  a  norma
          dell'articolo   7  della  Legge  29  marzo  2001,  n.  86»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173,
          supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 2.
             - La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante «Collegamento
          delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
          retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
             -  Per  il testo dell'articolo 2, comma 10, dellalegge 8
          agosto   1995,   n.   335,   recante«Riforma   del  sistema
          pensionistico  obbligatorio  e  complementare»,  pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   16   agosto  1995,  n.  190,
          supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 2.