Art. 26.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
 
          Nota all'art. 26:
             -   Per  il  testo  dell'articolo  82  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
          «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
          degli   impiegati  civili  dello  Stato»  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  25  gennaio  1957,  n. 22, supplemento
          ordinario, si veda nelle note all'art. 3.
             -  Per  il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio
          1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale
          del  personale  civile  e militare dello Stato», pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   12   luglio  1980,  n.  190,
          supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 3.