Art. 28. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2007: 1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000; 2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000; b) per l'anno 2008: 1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000; 2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000; c) a decorrere dall'anno 2009: 1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000; 2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. 3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue: a) Arma dei carabinieri: euro 74.000; b) Guardia di Finanza: euro 38.000. 4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. 5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 6. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara' assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali.) -1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella «A» allegata al presente decreto: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria. 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348: «Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue: a) Arma dei carabinieri: 3.344.600,00; b) Guardia di finanza: 2.160.600,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301: «Art. 14 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2004: 1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00; b) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220: «Art. 8 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue: a) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 356.000,00; b) a decorrere dall'anno 2006: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 774.000,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170: «Art. 23 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2007: 1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00; 2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: 1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00; 2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di eventuali disponibilita' finanziarie, sino al 50% dello stanziamento relativo alle attivita' di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, determinate annualmente con provvedimento del Comandante Generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il 30 giugno dal 2008. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 5. Con distinte determinazioni dei Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, possono essere determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e il numero massimo delle prestazioni retribuibili per compensare la presenza qualificata.».