Art. 28.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e
dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170 e' ulteriormente incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000;
b) per l'anno 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1
lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
b) Guardia di Finanza: euro 38.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli
oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto
di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
6. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme
destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara'
assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della
normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali.) -1. Per
ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di
cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo
Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia
2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella
«A» allegata al presente decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita'
operative e di funzionamento individuate dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei
carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento
speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale
dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni
investigative e di controllo del territorio, nonche', per
quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di
finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei
rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59
del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente
determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31
dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative
concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal
presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348:
«Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per
ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di
cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma
1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301:
«Art. 14 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e'
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220:
«Art. 8 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento militare, le risorse economiche per
l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo
53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, cosi' come incrementate dall'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003,
n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente
incrementate delle seguenti somme annue:
a) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 23 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220 e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal
2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di
eventuali disponibilita' finanziarie, sino al 50% dello
stanziamento relativo alle attivita' di cui all'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, determinate annualmente con provvedimento del
Comandante Generale, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il 30
giugno dal 2008.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
5. Con distinte determinazioni dei Comandanti generali,
previa informazione alle rappresentanze militari centrali,
ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, possono essere
determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e
il numero massimo delle prestazioni retribuibili per
compensare la presenza qualificata.».