Art. 28.

          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1.  Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come  incrementato  dall'articolo  8 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del
Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8
del  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e
dall'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
settembre  2007,  n. 170 e' ulteriormente incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
   a) per l'anno 2007:
    1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
    2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000;
   b) per l'anno 2008:
    1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
    2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000;
   c) a decorrere dall'anno 2009:
    1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
    2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000.
  2.  Gli  importi  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
  3.  Per  il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1
lettera c), sono maggiorati come segue:
   a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
   b) Guardia di Finanza: euro 38.000.
  4.  Gli  importi  di  cui al precedente comma 3 non comprendono gli
oneri  contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto
di trascinamento negli anni successivi.
  5.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
  6.  Nella  definizione  dei  criteri  di  ripartizione  delle somme
destinate  ai  fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara'
assicurato  il  ruolo  della  Rappresentanza  militare ai sensi della
normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
 
          Nota all'art. 28:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
             «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali.) -1. Per
          ogni  Forza  di polizia ad ordinamento militare, le risorse
          economiche  per  l'efficienza  dei servizi istituzionali di
          cui  all'articolo  53  del  secondo  quadriennio  normativo
          Polizia  e  all'articolo  23  del biennio economico Polizia
          2000-2001  sono ulteriormente incrementate, come da tabella
          «A» allegata al presente decreto:
              a)  per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle  somme di cui
          all'articolo  16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione;
              b)  per  gli  anni  2002  e  2003 dalle somme derivanti
          dall'applicazione  dell'articolo  43, comma 4, del presente
          decreto.
             2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
          competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze,
          nell'anno successivo.
             3.  Le  risorse  indicate al comma 1 sono utilizzate per
          attribuire compensi finalizzati a:
              a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
              b)  incentivare l'impegno del personale nelle attivita'
          operative  e  di  funzionamento  individuate dal Comandante
          generale   dell'Arma   dei  carabinieri  e  dal  Comandante
          generale del Corpo della guardia di finanza;
              c)  compensare  l'impiego  in  compiti od incarichi che
          comportino  l'assunzione  di  specifiche  responsabilita' o
          disagio  anche  con  particolare  riguardo,  per l'Arma dei
          carabinieri,  al  personale  in  forza al Gruppo intervento
          speciale;
              d) compensare la presenza qualificata;
              e)   compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
              f)   compensare,   per  quanto  riguarda  il  personale
          dell'Arma   dei   carabinieri,   le   specifiche   funzioni
          investigative  e  di controllo del territorio, nonche', per
          quanto  riguarda  il  personale  del Corpo della guardia di
          finanza,     le     specifiche    funzioni    di    Polizia
          economico-finanziaria.
             4.  Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
          Ministro   dell'economia   e   finanze,   su  proposta  dei
          rispettivi  Comandanti  generali,  previa informazione alle
          rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59
          del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente
          determinati  i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
          delle  risorse  indicate  al  comma  1,  disponibili  al 31
          dicembre   di  ciascun  anno  e  le  modalita'  applicative
          concernenti   l'attribuzione   dei  compensi  previsti  dal
          presente articolo.
             5.  Le  risorse di cui al comma 1 non possono comportare
          una distribuzione indistinta e generalizzata.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 8 del decreto del
          Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348:
             «Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per
          ogni  Forza  di polizia ad ordinamento militare, le risorse
          economiche  per  l'efficienza  dei servizi istituzionali di
          cui  all'articolo  53  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  18  giugno  2002,  n. 164, sono incrementate, a
          decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
              a) Arma dei carabinieri: € 3.344.600,00;
              b) Guardia di finanza: € 2.160.600,00.
             2.  Gli  importi di cui alle lettere a), e b), del comma
          1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
          dello Stato.
             3.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301:
             «Art.  14  (Efficienza  dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
          per   l'efficienza   dei   servizi  istituzionali,  di  cui
          all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          18  giugno  2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19 novembre 2003, n. 348, e'
          incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
              a) per l'anno 2004:
               1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
               2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
              b) per l'anno 2005:
               1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
               2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
             2.  Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
          e  gli  oneri  contributivi  a  carico  dello Stato. Quelli
          afferenti  all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
          nell'anno successivo.
             3.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 8 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220:
             «Art.    8   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento    militare,    le   risorse   economiche   per
          l'efficienza  dei servizi istituzionali di cui all'articolo
          53  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno
          2002,  n.  164, cosi' come incrementate dall'articolo 8 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 19 novembre 2003,
          n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica  5  novembre  2004,  n.  301, sono ulteriormente
          incrementate delle seguenti somme annue:
              a) per l'anno 2005:
               1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
               2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
              b) a decorrere dall'anno 2006:
               1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
               2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
             2.  Gli  importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          non  comprendono  gli  oneri contributivi e l'IRAP a carico
          dello  Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2005  non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.
             3.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 23 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
             «Art.   23   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  militare il Fondo per l'efficienza dei servizi
          istituzionali,  di  cui  all'articolo  53  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
          come   incrementato   dall'articolo   8   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19  novembre  2003,  n. 348,
          dall'articolo   14   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  5  novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 8 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
          220  e'  ulteriormente  incrementato delle seguenti risorse
          economiche annue:
              a) per l'anno 2007:
               1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
               2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
              b)  a  decorrere  dal  31  dicembre 2007 e a valere dal
          2008:
               1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
               2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.
             2.  Gli  importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          non  comprendono  gli  oneri contributivi e l'IRAP a carico
          dello  Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2007  non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.
             3.  Gli  importi  di cui al comma 1 sono incrementati di
          eventuali  disponibilita'  finanziarie,  sino  al 50% dello
          stanziamento relativo alle attivita' di cui all'articolo 50
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
          n.  164,  determinate  annualmente  con  provvedimento  del
          Comandante  Generale, entro sessanta giorni dall'entrata in
          vigore  del  presente  decreto  per  il 2007 ed entro il 30
          giugno dal 2008.
             4.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.
             5.  Con distinte determinazioni dei Comandanti generali,
          previa  informazione alle rappresentanze militari centrali,
          ai  sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della
          Repubblica   16   marzo   1999,   n.  254,  possono  essere
          determinati  anticipatamente i criteri per l'attribuzione e
          il   numero  massimo  delle  prestazioni  retribuibili  per
          compensare la presenza qualificata.».