Art. 30.

                             Buoni pasto

  1.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in materia di buoni
pasto,  a  decorrere  dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009,
l'importo  del  buono  pasto  di  cui  all'articolo  61, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
rideterminato in euro 7,00.
 
          Nota all'art. 30:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 61, comma 2, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254:
             «2.  Le  Amministrazioni,  nelle condizioni previste dal
          comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di
          un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.».