Art. 30. Buoni pasto 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato in euro 7,00.
Nota all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254: «2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.».