Art. 31.
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i
gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere
scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro
781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento
di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27
anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna
4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto
di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre
2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi
annui lordi di cui alla tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi
precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato
il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e
nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al
personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
data di maturazione della prevista anzianita', escludendo
dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a "nella media".».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220:
«Art. 7 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a
decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
----> Vedere tabella a pag. 58 <----
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le
misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i
requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono
rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere
dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente, al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
----> Vedere tabella a pag. 58 <----