Art. 31. 
 
 
                         Assegno funzionale 
 
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di 
cui all'articolo 45,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 28  aprile  2006,  n.  220,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
 
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i 
gradi di  Carabiniere,  Finanziere,  Carabiniere  scelto,  Finanziere
scelto, Appuntato,  Appuntato  scelto,  viene  incrementata  di  euro
781,00 annui lordi; 
 
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa 
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite  al  compimento
di 27 anni di servizio; 
 
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 
anni di servizio vengono rideterminate negli importi  indicati  nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella  colonna
4 della tabella di cui al successivo comma 3. 
 
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a 
decorrere dal 1° dicembre 2008,  le  misure  dell'assegno  funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto 
di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre
2008, le misure dell'assegno funzionale sono  fissate  negli  importi
annui lordi di cui alla tabella seguente: 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 
precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato
il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e
nelle Forze armate. 
 
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai 
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal  presente  articolo,
per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
          Nota all'art. 31:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 45, comma 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254:
             «3.   Per   l'attribuzione  dell'assegno  funzionale  al
          personale  di  cui  ai  commi  1  e  2,  la valutazione dei
          requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
          data  di  maturazione della prevista anzianita', escludendo
          dal  computo  gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
          il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave  della  consegna  di rigore o un giudizio complessivo
          inferiore a "nella media".».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1 e 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
          220:
             «Art.   7   (Assegno   funzionale).   -   1.  Le  misure
          dell'assegno  funzionale  pensionabile, di cui all'articolo
          7,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19
          novembre  2003,  n.  348, fermi restando i requisiti di cui
          all'articolo  45, comma 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica  16  marzo  1999,  n. 254, sono rideterminate, a
          decorrere  dal  31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,
          nei   seguenti  importi  annui  lordi,  rispettivamente  al
          compimento degli anni di servizio sottoindicati:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 58   <----

             2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le
          misure   dell'assegno   funzionale   pensionabile   di  cui
          all'articolo  7,  comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica  19  novembre  2003,  n.  348,  fermi restando i
          requisiti  di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16  marzo 1999, n. 254, sono
          rideterminate,  a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere
          dall'anno   2006,   nei   seguenti   importi  annui  lordi,
          rispettivamente,  al  compimento  degli  anni  di  servizio
          sottoindicati:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 58   <----