Art. 32.
Mantenimento indennita' incursori
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei
carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il
trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato
presso i reparti della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri
per finalita' comunque tipiche delle attivita' degli incursori.
Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«2. Le indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23
marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono
dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo
41, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego
previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella
misura del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa
l'indennita' pensionabile.».