Art. 32.

                  Mantenimento indennita' incursori

  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2009, il personale dell'Arma dei
carabinieri,  in  possesso  del  brevetto  di  incursore, mantiene il
trattamento  di  cui  all'articolo  52,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato
presso  i  reparti  della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri
per finalita' comunque tipiche delle attivita' degli incursori.
 
          Nota all'art. 32:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 52, comma 2, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254:
             «2.  Le  indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23
          marzo  1983,  n.  78, e successive modificazioni, competono
          dal  1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo
          41,  comma  1,  che  si  trovi  nelle  condizioni d'impiego
          previste  dal  medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella
          misura  del  50%  con  ogni indennita' accessoria, compresa
          l'indennita' pensionabile.».