Art. 32. Mantenimento indennita' incursori 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato presso i reparti della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri per finalita' comunque tipiche delle attivita' degli incursori.
Nota all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254: «2. Le indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 41, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.».