Art. 33.

                 Indennita' per operatori subacquei

  1.  Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza
dal  1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa
al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e
successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella
tabella 1 allegata al presente decreto.
 
          Nota all'art. 33:
             -  La  tabella C annessa al decreto del Presidente della
          Repubblica  5  maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di
          attuazione  dell'art.  4  della  legge 15 novembre 1973, n.
          734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio
          al  personale  civile,  di  ruolo  e  non di ruolo, ed agli
          operai  dello  Stato.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 maggio 1975, n. 128, e' riportata nelle note all'art. 10