Art. 33.
Indennita' per operatori subacquei
1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza
dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e
successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella
tabella 1 allegata al presente decreto.
Nota all'art. 33:
- La tabella C annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di
attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n.
734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio
al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli
operai dello Stato.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 1975, n. 128, e' riportata nelle note all'art. 10