Art. 34.

  Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
       di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

  1.    Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni   relative
all'equiparazione  tra  i  gradi  e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo  per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di  imbarco,  nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al  personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed  alle  maggiorazioni  vigenti  per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
  2.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'articolo  17,  comma  8,  della  legge 23 marzo 1983, n. 78, non si
applica  nel  caso  di  assenza per infermita' dipendente da causa di
servizio.
  3.  Per il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, a
decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, il limite
dei 60  giorni  previsto  dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso
della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
  4.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo
di  polizia  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  52 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  giugno  2002, n. 164, spettante ai
brigadieri  con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di
euro  5  mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto
comma 2 e' sostituita dalla tabella 3 allegata al presente decreto.
 
          Nota all'art. 34:
             -  Per  il testo degli articoli 10, comma 4, e 17, comma
          8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento
          della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
          operative   del   personale   militare»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, si veda nelle note
          all'art. 11.
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 52, comma 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
          164:
             «2.  Al  personale delle Forze di polizia ad ordinamento
          militare  destinatario dell'indennita' di impiego operativo
          per  attivita'  di  aeronavigazione  e  di volo, al fine di
          riequilibrare  il  trattamento  economico  connesso  con la
          specifica  responsabilita'  operativa  nel  quadro generale
          dell'espletamento  dei  compiti  istituzionali,  compete un
          emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
          di  cui  alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto
          emolumento  compete,  all'atto  del  passaggio  al  grado o
          anzianita'  superiore, nella misura corrispondente al nuovo
          grado o anzianita'.».