Art. 34. Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di servizio. 3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai brigadieri con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 3 allegata al presente decreto.
Nota all'art. 34: - Per il testo degli articoli 10, comma 4, e 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, si veda nelle note all'art. 11. - Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o anzianita' superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianita'.».