Art. 34.
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si
applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di
servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite
dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso
della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo
di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai
brigadieri con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di
euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto
comma 2 e' sostituita dalla tabella 3 allegata al presente decreto.
Nota all'art. 34:
- Per il testo degli articoli 10, comma 4, e 17, comma
8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento
della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
operative del personale militare», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, si veda nelle note
all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare destinatario dell'indennita' di impiego operativo
per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di
riequilibrare il trattamento economico connesso con la
specifica responsabilita' operativa nel quadro generale
dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto
emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o
anzianita' superiore, nella misura corrispondente al nuovo
grado o anzianita'.».