Art. 35. Indennita' di bilinguismo 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Nota all'art. 35: - Per il testo dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1961, n. 284, si veda nelle note all'art. 12. - Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93, supplemento ordinario: «Art. 22 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Vedere tabella a pag. 59 <---- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Vedere tabella a pag. 59 <---- - Per il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio1988, n. 287, recante «Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173, si veda nelle note all'art. 12.