Art. 37.

               Trattamento economico di trasferimento

  1.   L'Amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   provvede   a   stipulare   apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
  2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio
di  servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.  A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1,  comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'Amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un
emolumento  di  euro  1.500,00.  Tale indennita' e' corrisposta nella
misura  di  euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.   Il  personale  militare  trasferito  all'estero  puo'  optare,
mantenendo  il  diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio  eletto  nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede
di servizio all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1,  per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro  alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
  8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma
5,  della  legge  18  dicembre  1973  n.  836  decorre  dalla data di
comunicazione    formale   al   dipendente   del   provvedimento   di
trasferimento.
  9.  Il  personale  di  cui  all'articolo  24  del  presente decreto
trasferito  d'ufficio  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di
servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio
privato  puo',  al  termine  del  primo  anno  di  percezione di tale
trattamento,  optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di
missione  in  misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici
mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.
 
          Nota all'art. 37:
             -  Per  il testo degli articoli 19, comma 8, e 20, comma
          5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, si veda nelle note
          all'art. 14.
             -  Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 29
          marzo  2001,  n.  86,  recante  «Disposizioni in materia di
          personale  delle  Forze  armate e delle Forze di polizia»",
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77,
          si veda nelle note all'art. 14.