Art. 38.
Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1
concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti
disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze
ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio
si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un
intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici
ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse
all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non
possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con
apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di
servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non
recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170:
«3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di 5,00, a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.».