Art. 38.

                          Orario di lavoro

  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  Al  completamento  dell'orario  di  lavoro  di  cui  al comma 1
concorrono   le   assenze   riconosciute   ai   sensi  delle  vigenti
disposizioni,  ivi  compresi  le  assenze  per  malattia,  le licenze
ordinaria  e  straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
  3.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso.  Il personale inviato in missione, qualora il servizio
si  protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un
intervallo  per  il  recupero  psico-fisico non inferiore alle dodici
ore.  Il  turno  giornaliero  si  intende  completato  anche  ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
  4.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'Amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma
3,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170,  a  compensazione  della  sola  ordinaria  prestazione di lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
  5.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
  6.   I   riposi  settimanali,  non  fruiti  per  esigenze  connesse
all'impiego  in  missioni  internazionali,  sono  fruiti all'atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il  beneficio  spettante  ed  i  recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
  7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con  il  compenso  per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non
possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro  il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con
apposita  circolare,  e  fatte  salve  le  improrogabili  esigenze di
servizio.  Decorso  il  predetto  termine  del 31 dicembre le ore non
recuperate   sono   comunque  retribuite  nell'ambito  delle  risorse
disponibili,   limitatamente   alla   quota   spettante   a  ciascuna
Amministrazione,  a  condizione che la pertinente richiesta di riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
 
          Nota all'art. 38:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 28, comma 3, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
          n. 170:
             «3.  Fermo restando il diritto al recupero, al personale
          che  per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
          chiamato   dall'amministrazione  a  prestare  servizio  nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00, a
          compensazione  della  sola  ordinaria prestazione di lavoro
          giornaliero.».