Art. 39.
Licenze straordinarie e aspettativa
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti
gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni
periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale
accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo
14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la
meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla
ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti
previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare
e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale
collocato in aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta
la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la meta' delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.
6. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale, gli ufficiali in servizio permanente
effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri e del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza possono
essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di
servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di
licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Nota all'art. 39:
- Per il testo dell'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario, si veda nelle
note all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 48, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395:
«1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la
licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa
prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22,
commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una
licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare
o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al
personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno
dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza
famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5, della
legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo
per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia,
nonche' disposizioni per il restante personale del
Ministero degli affari esteri, per il personale militare
del Ministero della difesa, per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento
ordinario:
«5. Il personale delle Forze armate, incluso quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di
servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa e, per la
Guardia di finanza, del personale civile del Ministero
delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei
Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.».