Art. 39.

                 Licenze straordinarie e aspettativa

  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre  1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti
gli  assegni  spettanti  al  dipendente  per  il primo giorno di ogni
periodo  ininterrotto  di  congedo  straordinario non si applicano al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  2.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31   luglio   1995,   n.  395,  sussistono  anche  per  il  personale
accasermato.
  3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo  parziale  permane  ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia  sul  riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio
della  lesione  o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche  oltre  i  limiti  massimi  previsti dalla normativa in vigore.
Fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono  un  trattamento  piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio della
lesione  subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti
di  carattere  fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non  venga  riconosciuta  la  dipendenza  da  causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione  o  in  altre amministrazioni, previste dall'articolo
14,  comma  5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la
meta'  delle  somme  corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo  di  aspettativa  e  tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo  mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla
ripetizione  qualora  la  pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio  intervenga  oltre  il  ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento  in  aspettativa.  Tale  periodo  di  aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
  4.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica  11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti
previsti  dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare
e  fatte  salve  le  disposizioni  di  maggior  favore,  al personale
collocato  in  aspettativa  per infermita', in attesa della pronuncia
sul  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio della
lesione  o  infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta
la  dipendenza  da  causa  di servizio sono ripetibili la meta' delle
somme  corrisposte  dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di  aspettativa  e  tutte  le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
  5.  Il  personale  che  non  completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.
  6.   Ai   fini   dell'aggiornamento   scientifico   della   propria
specializzazione  professionale, gli ufficiali in servizio permanente
effettivo   del   comparto   sanitario  del  ruolo  tecnico-logistico
dell'Arma        dei        carabinieri       e       del       ruolo
tecnico-logistico-amministrativo  della  Guardia  di  finanza possono
essere  autorizzati  ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di
servizio,  di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di
licenza  straordinaria  di  cui all'articolo 48, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
 
          Nota all'art. 39:
             - Per il testo dell'articolo 3, comma 39, della legge 24
          dicembre  1993,  n.  537, recante «Interventi correttivi di
          finanza  pubblica»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario, si veda nelle
          note all'art. 16.
             - Si riporta il testo dell'articolo 48, commi 1 e 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
          395:
             «1.  Per  il  personale  di cui all'art. 34, comma 1, la
          licenza   straordinaria  e'  disciplinata  dalla  normativa
          prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
          come  interpretato,  modificato  ed integrato dall'art. 22,
          commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
             2.  In  occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di servizio, l'Amministrazione concede una
          licenza  straordinaria  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
              a)  trasferimento in territorio nazionale: giorni venti
          per  il  personale ammogliato o con famiglia a carico o con
          almeno   dieci  anni  di  servizio;  giorni  dieci  per  il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
              b)  trasferimento per il personale destinato a prestare
          o  che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni trenta al
          personale  ammogliato  o con famiglia a carico o con almeno
          dieci  anni  di  servizio;  giorni venti al personale senza
          famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 14, comma 5, della
          legge  28  luglio  1999, n. 266, recante «Delega al Governo
          per  il  riordino delle carriere diplomatica e prefettizia,
          nonche'   disposizioni   per   il  restante  personale  del
          Ministero  degli  affari  esteri, per il personale militare
          del    Ministero    della    difesa,   per   il   personale
          dell'Amministrazione  penitenziaria  e per il personale del
          Consiglio  superiore  della magistratura», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  agosto  1999,  n.  183, supplemento
          ordinario:
             «5.  Il  personale  delle  Forze  armate, incluso quello
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di
          finanza,   giudicato   non   idoneo  al  servizio  militare
          incondizionato  per  lesioni  dipendenti o meno da causa di
          servizio,   transita   nelle   qualifiche   funzionali  del
          personale  civile  del  Ministero  della  difesa  e, per la
          Guardia  di  finanza,  del  personale  civile del Ministero
          delle  finanze,  secondo  modalita'  e procedure analoghe a
          quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
          24  aprile  1982,  n.  339,  da  definire  con  decreto dei
          Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          per la funzione pubblica.».