Art. 40.

                          Terapie salvavita

  1.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  settembre  2007,  n. 170, in caso di patologie
gravi  che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo   le  indicazioni  dell'Ufficio  medico  legale  dell'Azienda
sanitaria  competente  per territorio, ai fini del presente articolo,
sono  esclusi  dal  computo  dei  giorni  di  licenza straordinaria o
aspettativa  per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o  di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente  certificati  dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura   convenzionata   o   da  equivalente  struttura  sanitaria
militare.  I  giorni  di  assenza  di cui al presente articolo sono a
tutti     gli     effetti    equiparati    al    servizio    prestato
nell'Amministrazione   e   sono   retribuiti,  con  esclusione  delle
indennita'  e  dei  compensi  per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  2.   Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni  favoriscono  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
 
          Nota all'art. 40:
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre  2007,  n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
          sindacale  e  del  provvedimento  di  concertazione  per il
          personale   non   dirigente   delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento   civile   e  militare  (quadriennio  normativo
          2006-2009  e  biennio  economico 2006-2007)», e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18  ottobre  2007,  n.  243,
          supplemento ordinario.